10 Aprile 2020


A cura di Carmela Parisi

L’emergenza epidemiologica “scatenata” dalla Pandemia COVID-19 (Coronavirus) si è abbattuta sulle Nostre vite, con una violenza superiore al più terribile degli tsunami, modificandone i tempi, i modi, gli usi, i programmi. Siamo stati messi duramente alla prova oltre che per aver subito le “variabili” sopra descritte, dall’essere stati privati, da COVID-19, degli affetti, dei sorrisi, di Persone care che hanno perduto la guerra con il virus, impedendoci anche la possibilità dell’ultimo saluto.

Quanto sopra, come doverosa e dolorosa premessa, ma, in questa “emergenza”, si affaccia un altro “spettro” non meno pericoloso che è quello della crisi economica più devastante di quella del 1929; molte Professioni essenziali, il comparto Sanità su tutte (Medici Infermieri, Paramedici) tutti definiti gli “Angeli Custodi” terreni che “combattono” contro COVID-19, rischiano di non avere garanzie essenziali, comunque del tutto inadeguate alla dedizione con cui stanno affrontando la pandemia.

Usciti dalla fase acuta dell’emergenza Sanitaria, le Aziende Tutte, di qualsiasi dimensione e settore, avranno la necessità di essere garantite dal Governo e sostenute dai Tecnici, Consulenti del Lavoro e Dottori Commercialisti, che saranno, in prima linea nella gestione concreta delle problematiche di Aziende e Lavoratori.

Prova ne è a che, ad oggi, 10.04.2020, è  impossibile garantire l’assolvimento del pagamento della Cassa integrazione al prossimo 15.04.2020 direttamente dall’INPS, in quanto moltissime pratiche di CIGO/FIS/CIGD risultano ancora in elaborazione, nonostante l’Istituto le abbia ricevute da almeno 10 giorni; né è pensabile, sebbene auspicabile, che, la procedura di anticipo bancario, in vigore da oggi con la G.U. 94 dell’8/04/2020, abbia snellito il normale iter burocratico per l’accesso al credito bancario. Pertanto, converremo Tutti come sia difficile sostenere determinate affermazioni che in realtà sono speranze come “… che andrà tutto bene!” ENBITAL Ente Nazionale Bilaterale Italiano con la promozione del Sodalizio Sindacale Rete Lavoro e Welfare continua nel solco tracciato da anni di assistere Aziende e Lavoratori dando risposte immediate per Aziende in difficoltà.

Oggi le Imprese hanno necessità di essere sostenute e garantite, soprattutto, sulla reale disponibilità e necessaria liquidità economica atta a farle ripartire; le stesse dovranno essere “rasserenate”, nonostante la burocrazia e la farraginosità dell’accesso agli Ammortizzatori Sociali. Ciò dovrà avvenire, in maniera particolare, tenuto conto anche delle diatribe mediatiche e non, insorte soprattutto per le Aziende appartenenti al Settore dell’Artigianato (di qualsivoglia dimensione) che, in forza della vigente normativa, sono garantite dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato.

Tale Fondo di Bilateralità è stato “istituito” dalla Legge 92/2012 con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza del rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nei casi istituzionalmente previsti dalla CIGO e CIGS; in tale ambito, la normativa in questione, ha portato la creazione dei fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale (art.3 commi da 4 a 13).

In base al principio di bilateralità, alla realizzazione e al sostentamento del fondo contribuiscono sia i datori di lavoro che i lavoratori. L’istituzione dei Fondi è stata resa obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

Con la riforma introdotta dalla Legge 183/2014 (Job Act) e con l’art. 27 del D.Lgs. 148/2015 (Riforma degli Ammortizzatori sociali) è stata confermata la previsione del Fondo di Solidarietà per l’Artigianato. Successivamente l’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato - in conformità agli accordi interconfederali in materia e le ulteriori norme di prassi del Ministero del Lavoro - in data 19 gennaio 2016, ha così deliberato:

“Sono tenute alla contribuzione, le imprese di cui al codice contributivo INPS “CSC 4” (esclusa l’edilizia) e tutte le imprese che adottano uno dei CCNL dell’Artigianato, i versamenti sia per EBNA che per FSBA proseguiranno tramite modello F24, rigo unico, utilizzando il codice tributo “EBNA”, già attribuito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 08/07/2010.

Le nuove contribuzioni a partire dal 1° gennaio 2016 sono così definite:

o   Imprese non soggette a CIGS e CIGO

1)      € 7,65 mensili + 0,45% base imponibile previdenziale (da Luglio +0,15% a carico dei lavoratori);

2)      Imprese che trovano applicazione i trattamenti di integrazione Salariale continueranno a versare € 10,42 mensili.

Specificando, altresì che, ai fini della contribuzione in misura fissa, non vi è più la distinzione tra lavoratori con contratto part-time fino a 20 ore ed oltre 20 ore.

La quota di solidarietà del 10% di contribuzione prevista dalla Legge 103/1991 (codice M980) è dovuta solo per la contribuzione di € 27,25 e 60,50 annui (rispettivamente per le imprese per le quali non trovano e/o trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Decreto 148/2015) relativa alle prestazioni ed al funzionamento degli Enti Bilaterali Regionali (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano) di cui alla lettera e) della delibera EBNA/FSBA.

Per tale “ratio normativa”, a partire dal 1° Luglio 2016, le Imprese che intenderanno sospendere i lavoratori per motivi legati a crisi congiunturali, dovranno stipulare un apposito accordo sindacale di sospensione/riduzione dell’orario lavorativo dei dipendenti inoltrando la domanda direttamente ad FSBA.

La stessa CNA, nel contesto normativo così delineato, con l’emanazione della nota operativa FSBA Nuove disposizioni avente Prot.59/MDC dell’1/04/2020 rivolta ai propri Responsabili Regionali/Territoriali CNA delle Relazioni Sindacali, della Legislazione del lavoro, delle Politiche formative, prendendo coscienza delle “…  Necessarie restrizioni attuate per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus …” ha affermato che l’unico ammortizzatore sociale previsto per le Imprese Artigiane (di qualsiasi dimensione) sia il fondo di solidarietà Bilaterale FSBA, li abbia condotti ad avere un “ … atteggiamento di responsabile apertura nei confronti di tutte quelle Imprese Artigiane che non sono iscritte o non sono in regola con i versamenti contributivi  nei confronti della bilateralità EBNA/FSBA … ”, ulteriormente sostenuta, dal dialogo costruttivo, fondato su solide basi giuridiche, intrattenuto, anche, con l’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro (come giustamente riconoscono nella nota), che nulla di diverso avrebbe potuto fare, abbia, il Consiglio Direttivo di FSBA, deliberato, con effetto 08/04/2020 che “… i datori di lavoro artigiani, in relazione al contributo di cui all’art. 27 d.lgs. 148/2015 e DM 26 aprile 2016, possono adempiere tale obbligazione, con riferimento al triennio precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023 (in 36 rate) secondo il modello informatico che verrà introdotto nei giorni prossimi da FSBA. Tale contribuzione consiste nello 0.60% parametrato alla retribuzione imponibile annuale per i fini previdenziali di ciascun dipendente, moltiplicato per 3 annualità … “.

Tutti gli Enti Bilaterali, e tra questi anche il Nostro Ente Nazionale Bilaterale Italiano ENBITAL, sono di conseguenza abilitati - anche in forza della Circolare M.L.P.S. n. 43 del 2010 ed in linea col progetto ideato dal compianto Prof. Biagi - a garantire la tutela della diffusione della Bilateralità per tutti i Lavoratori e senza “discriminazione” alcuna tra i suddetti Enti.

L’estensione della Bilateralità del Fondo di Solidarietà dell’Artigianato è esclusiva competenza di EBNA/FSBA; ma all’interno delle Aziende, possono “coesistere” più Enti bilaterale, ed ENBITAL è certamente, il più adatto per incrementare le opportunità di sostegno, in aggiunta a quelle già istituzionalmente erogate dall’EBNA/FSBA.

 

ENBITAL con la promozione del Sodalizio Sindacale Rete Lavoro e Welfare oggi è in grado, soprattutto in questa imprevedibile e devastante pandemia, di tutelare e sostenere le Aziende e i Lavoratori già iscritti e le Aziende e i Lavoratori iscrivendi, fornendo, su solide ed oggettive basi giuridiche, strumenti normativi idonei alla semplificazione dei Processi attuativi inerenti la fruizione degli Ammortizzatori Sociali. In relazione a ciò può utilmente gestire le Consultazioni Sindacali, obbligatoriamente previste dagli artt. 19-22 del DL 18/2020, estendendo e facilitando, attraverso le proprie OO.SS. Costituenti (USAE Nazionale-Federlavoratori-Filap e Datoriali: ONSIP Nazionale – UNCI Calabria – Lega Impresa), con mezzi telematici idonei, anche i Professionisti, Consulenti del Lavoro e Dottori Commercialisti, che affiancano e vivono “sul campo” le specifiche esigenze di ogni singola Azienda e Lavoratore.

 

Roma, 10.04.2020  

 

Il Presidente Nazionale ENBITAL Paolo Provino

Il Presidente Nazionale Sodalizio Rete Lavoro e Welfare Paolo Colitti

Il Vice Presidente Nazionale Sodalizio Rete Lavoro e Welfare Carmela Parisi

Il Direttivo Sodalizio Rete Lavoro e Welfare