
L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO ha emanato la nota n. 413 del 10 marzo 2021, con la quale fornisce un chiarimento in merito
alla disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità
previste dal CCNL.
In particolare, i quesiti riguardano:
– la conferma della circostanza secondo cui le deroghe alla
disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali
dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 trovano applicazione anche
in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di
settore;
– la possibilità di concludere contratti a tempo
indeterminato per le imprese turistiche che abbiano, nell’anno solare, un
periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a
centoventi giorni non continuativi ai sensi del DPR n. 1525/1963.
I CHIARIMENTI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO:
Preliminarmente si ricorda che, nell’ambito della disciplina
del lavoro a termine, sono previste diverse deroghe proprio in riferimento
alle attività stagionali, le quali sono individuate attraverso un
ripetuto richiamo all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. L’art. 21 in questione stabilisce che “le
disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei
confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle
ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del
decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.
L’individuazione della “stagionalità” effettuata
dall’art. 21, comma 2 appare dunque utilizzabile anche in relazione alle
ulteriori disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 che ad esso rinviano (v. art. 19,
comma 2, art. 21, comma 01, art. 23, comma 2 lett. c), art. 29, comma 3
bis).
Inoltre, in relazione alle ipotesi di stagionalità
individuate dal CCNL, basti richiamare quanto già esplicitato in
precedenti interpelli del Ministero in materia (n.
15 del 20 maggio 2016 e n.
6 del 2 ottobre 2019), ovvero che il rinvio operato dal comma 2
dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015 al D.P.R. n. 1525/1963 “avviene in “sostituzione”
dell’emanando decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione
individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in
passato, è demandata la possibilità di “integrare” il quadro normativo. Pertanto,
rimane confermata la possibilità per la contrattazione collettiva di
settore – da intendersi ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015 come “i contratti collettivi
nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i
contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” – di
individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già
indicate dal d.P.R. n. 1525 del 1963, alle quali non si applicano i limiti
sui contratti di lavoro subordinato a termine come, in particolare, quelli
previsti agli articoli 19, comma 2, 21, commi 01 e 2 e 23, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Infine, quanto alla possibilità da parte delle imprese turistiche stagionali che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato, non si rilevano particolari criticità, né si ritiene che tali contratti possano inficiare la connotazione stagionale delle relative attività. Ciò in ragione della necessità, per tali imprese, di svolgere comunque una attività “programmatoria” o comunque “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.
Fonte: INL