
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto
del Ministero dei Trasporti 4 marzo 2021 che apporta alcune
modifiche al decreto 29 dicembre 2010, concernente l'attuazione della
direttiva 2008/68/CE, relativa al
trasporto interno di merci pericolose.
Si definiscono merci pericolose, quelle che possono produrre danni ambientali o alla salute delle persone e secondo la normativa europea sono suddivise in 13 classi sulla base del pericolo che comportano.
L’Accordo Internazionale per il Trasporto di Merci
Pericolose su Strada è la norma che regola il trasporto su strada delle
sostanze pericolose e ad oggi è
applicato in 45 paesi. Il testo dell’ADR, costituito da 17 articoli che
sanciscono i principi normativi e le procedure di adesione, applicazione e
revisione dell’accordo, viene regolarmente aggiornato ogni due anni, per tener
conto dello sviluppo tecnologico e delle nuove esigenze del mondo del
trasporto.
Il processo di trasporto coinvolge 7 soggetti:
1) Il primo soggetto è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi ed è considerata speditore;
2) L’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto
di trasporto è identificata come trasportatore;
3) Il trasporto con contratto di trasporto identifica come
destinatario il soggetto terzo designato, conformemente alle disposizioni
applicabili al contratto di trasporto. Se il trasporto si esegue senza
contratto di trasporto, il destinatario è l’impresa che prende in carico le
merci pericolose all’arrivo;
4) L’impresa che carica merci pericolose imballate, piccoli
container, cisterne mobili, CGEM, container-cisterna o una cisterna mobile su
un veicolo è considerata caricatore;
5) L’impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi
è nominata imballatore;
6) L’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna di
qualsiasi tipo o un container di qualsiasi dimensione anche per il trasporto
alla rinfusa è identificata come riempitore;
7) L’impresa che rimuove un container o una cisterna di qualsiasi tipo e dimensione da una MEMU, da un CGEM o da un veicolo è inteso come scaricatore.
Ogni impresa incarica uno o più consulenti per la sicurezza
del trasporto di merci pericolose, che hanno l’importante compito di prevenire
i rischi per tutta la catena logistica.
Tra le novità da segnalare nel nuovo decreto, proprio in
tema di figure di consulenti per la sicurezza del trasporto i direttori generali territoriali in relazione
alle esigenze della Direzione generale
di competenza istituiscono una o più commissioni di esame per il conseguimento del certificato di
formazione professionale limitatamente
al trasporto stradale e/o ferroviario, fissandone la/e sede/i.
Inoltre sono modificate le procedure per la richiesta
patente da parte dei titolari di certificati di formazione in corso di validità o di ampliamento. Il nuovo regolamento
prevede che non sia possibile e il rinnovo
del certificato posseduto e contemporaneamente l'estensione
della sua validità ad altre modalità e/o
specializzazioni.
Si specifica inoltre che i «i candidati che intendono conseguire il certificato di formazione per
la modalità del trasporto per le vie navigabili
interne debbono presentare la domanda
alla commissione di esame operante
presso U.M.C. di Roma.».
FONTE: Gazzetta Ufficiale