
Pubblicata dal Ministero della Salute la Circolare 15127 del 12 aprile 2021 contenente tutte le indicazioni
procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia
COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al
datore di lavoro.
Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate.
A) LAVORATORI POSITIVI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO
Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
B) LAVORATORI POSITIVI SINTOMATICI
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
C) LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di
SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al
lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della
positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con
risultato negativo (10 giorni + test).
Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai
fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro
per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di
avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.
D) LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE
Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che
continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non
presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia
e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono
interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr.
Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).
Tuttavia, in applicazione del principio di massima
precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica
quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi
oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la
negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura
accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di
inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il
tramite del medico competente, ove nominato.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio
dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e
la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito
a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di
prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.
E) LAVORATORE CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso
positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica
di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime
di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).
Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver
effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso
positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività
del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di
Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore
che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove
nominato.
La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.
FONTE: Ministero della Salute