
Come disposto dall’art. 4 del Decreto Legge 1 Aprile 2021,
n.44 coloro che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di
interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie,
sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie,
parafarmacie e negli studi professionali, sono obbligati a sottoporsi a
vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2.
Il Decreto Legge specifica, infatti, che la “vaccinazione costituisce
requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle
prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati", e che in caso di
inosservanza il Datore di Lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a
mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni
esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.
Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di
sospensione [...], non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento,
comunque denominato.
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