18 Giugno 2021


Il D.Lgs n.102/2020 ha introdotto l’obbligo per i gestori di impianti e installazioni di trasmettere periodicamente una relazione alle Autorità competenti in caso di utilizzo di determinate sostanze nei cicli produttivi, da cui originano le emissioni in atmosfera.

La normativa prevede la riduzione delle emissioni di sostanze classificate come:

  • cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)

  • classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata

  • classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) dal Regolamento CE 1907/2006.

Entro il 28/08/2021 tutti i gestori degli impianti con autorizzazione AIA o AUA sono tenuti a fare una verifica delle sostanze “classificate” emesse in atmosfera e, se presenti, produrre una relazione con le valutazioni sulla possibilità di sostituire tali sostanze o le motivazioni tecniche ed economiche che impediscono attualmente la sostituzione.

Le regioni Lombardia ed Emilia Romagna hanno fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di applicazione delle nuove disposizioni, scaricabili cliccando ai link di sotto.

Nota Lombardia
Nota Emilia Romagna