Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea
Orlando, ha firmato un decreto che definisce un sistema di verifica
della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella
realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto
dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni
più rappresentative per il settore edile.
La verifica della congruità si riferisce all'incidenza della
manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia
nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti
da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da
lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Nel decreto viene ricordato che rientrano nel settore edile
tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente
connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali
trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e
territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mentre con
riferimento ai lavori privati le disposizioni del decreto si applicano
esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo
pari o superiore a euro settantamila. In fase di prima applicazione, la
verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione
agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori,
riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo.
Ai fini della verifica si tiene conto delle
informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell'opera,
al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla
committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In
caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di
verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo
valore determinato dalle varianti apportate.
L'attestazione di congruità è rilasciata, entro
dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente
competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa
delegato, ovvero del committente. Per i lavori pubblici, la congruità
dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal
committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione
dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di
procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità
dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione
del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria
presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.
Con apposita convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL e la
Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) sono definite le
modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione
applicativa che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di
congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all'oggetto e alla
durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni,
necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi
Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di
vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE),
l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS e l'INAIL realizzano, entro dodici
mesi dall'adozione del decreto, il sistema di interscambio delle informazioni
tramite cooperazione applicativa, finalizzata anche all'alimentazione della
banca dati. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa
Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente
all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare
la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il
versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza
di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la
congruità. La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio
dell'attestazione di congruità. Decorso inutilmente il termine, l'esito
negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno
effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di
irregolarità.
Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente
competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca
nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli
indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della
percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia
ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del
direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L'impresa affidataria risultante
non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di
incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad
attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a
quanto previsto nell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. In mancanza di
regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla
singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle
successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per
l'impresa affidataria del DURC online.
Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC online alle
altre imprese coinvolte nell'appalto, le relative disposizioni già previste a
legislazione vigente. Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai
lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa
Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021. La
Commissione Nazionale delle Casse Edili assicura il coordinamento delle
attività delle Casse Edili/Edilcasse in relazione ai dati relativi alle imprese
affidatarie anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati condivisa
con INPS, INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è costituito un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'INPS, dell'INAIL, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro potranno essere adottate eventuali disposizioni integrative e correttive del decreto, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
SLIDE DI PRESENTAZIONE DEL DECRETO
FONTE: Ministero del Lavoro