Il nuovo Regolamento (UE) 2021/382, entrato in vigore il 24 marzo 2021, ha apportato alcune modifiche alla normativa CE 852/2004 sull’igiene
dei prodotti alimentari, in particolare agli allegati I e II.
Le novità riguardano principalmente 3 aree:
1) Gestione degli allergeni
2) Ridistribuzione degli alimenti a fini di donazione
3) Cultura della sicurezza alimentare
GESTIONE DEGLI ALLERGENI ALIMENTARI
È stato aggiunto il punto 5 bis, sulla necessità di distinguere e tenere separati attrezzature, veicoli e contenitori impiegati per alimenti con sostanze e prodotti che provocano allergie, rispetto a quelli per alimenti che non contengono tali sostanze:
“Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.”
RIDISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI
In relazione alla vita commerciale degli alimenti, questi possono
essere ridistribuiti secondo le seguenti direttive:
- per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza, prima
di tale data;
- per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di
conservazione, fino a tale data e successivamente;
- per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione, in qualsiasi momento
Gli OSA dovranno valutare se gli alimenti ridistribuiti non siano
dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano, tenendo conto almeno dei
seguenti elementi:
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza,
affinché la vita residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della
ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
- l’integrità dell’imballaggio;
- le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i
requisiti applicabili in materia di mantenimento delle idonee temperature;
- la data di congelamento, se applicabile;
- le condizioni organolettiche;
- la garanzia di rintracciabilità, nel caso di prodotti di origine animale.
CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
Infine, il Regolamento europeo inserisce il nuovo capitolo XI bis per introdurre il tema della Cultura della sicurezza alimentare, con lo scopo di aumentare la consapevolezza e migliorare i comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nel settore.
“Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino”.
FONTE: Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea