L’European Agency for safety and health at work (Eu-Osha) (Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro) rilevava, già nel 2004, il possibile legame tra malattie professionali e rischio chimico in edilizia. Fra le patologie che potrebbero derivare da questa esposizione ci sono: la silicosi, gravi malattie respiratorie, le dermatiti professionali, l’asma allergica. Per alcune categorie di operai edili ci sarebbe anche un’associazione statisticamente significativa tra lo sviluppo di neoplasie del polmone e delle cavità nasali e l’esposizione a cancerogeni occupazionali. Oggi, l’Eu-Osha ha rimarcato, altresì, la necessità che tutti i comparti impegnati nella sostenibilità energetica, e quindi anche l’edilizia cosiddetta “green”, garantiscano condizioni di lavoro sicure, sane e dignitose, al fine di contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Utili indicazioni per datori di lavoro, preposti e lavoratori sulla scelta dei principali DPI da adottare vengono fornite attraverso il fact-sheet pubblicato dall’Inail “I dispositivi di protezione individuale per il rischio agenti chimici nel settore dell’edilizia” (clicca qui per scaricare il documento).
ATTIVITÀ CHE POSSONO ESPORRE I LAVORATORI NEL CANTIERE EDILE AL RISCHIO CHIMICO
I lavoratori che operano all’interno del cantiere edile possono essere esposti al rischio chimico attraverso l’utilizzo e la manipolazione di sostanze e preparati pericolosi: solventi, pigmenti, additivi, disarmanti, collanti e mediante specifiche lavorazioni, utilizzo di bitume o asfalti a caldo. Possono esporre a rischio chimico anche lavorazioni come la saldatura, con la relativa produzione di emissioni per vaporizzazione dei metalli e per decomposizione e diffusione nell’aria di materiali fusi. Rischi possono derivare da attività come la demolizione, lo scavo o la preparazione di calce e malte cementizie in grado di determinare esposizione a particolato e fibre.
ESPOSIZIONI A ISOCIANATI, RESINE EPOSSIDICHE, FIBRE MINERALI ARTIFICIALI E FIBRE ARTIFICIALI VETROSE
Nello studio, particolare attenzione è rivolta alla potenziale esposizione dei lavoratori a inquinanti emergenti connessi alla cosiddetta “edilizia verde”: isocianati, resine epossidiche, fibre minerali artificiali (FMA), fibre artificiali vetrose (FAV). Gli isocianati che nel settore delle costruzioni trovano largo impiego nell’utilizzo di schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e vernici, sono agenti capaci di arrecare danni alle vie respiratorie, poiché sono irritanti per le membrane mucose e la cute. Le resine epossidiche, che vengono impiegate in edilizia per la produzione di adesivi, vernici, rivestimenti e strutture polimeriche composite, possono provocare dermatiti e irritazioni agli occhi e all’apparato respiratorio. Le fibre minerali artificiali (FMA), e le fibre artificiali vetrose (FAV) utilizzate, in edilizia, come materiali isolanti, hanno potenziali proprietà infiammatorie, citotossiche e cancerogene.
LO STUDIO FORNISCE INDICAZIONI UTILI SULLA SCELTA DEI DPI DA
ADOTTARE
La grande varietà di sostanze chimiche a cui possono essere esposti i lavoratori del settore edile comporta una scelta attenta e oculata dei dispositivi di protezione individuale da indossare. Come indicato dalla scheda informativa dell’Inail la scelta dei DPI adatti dipende da un insieme di considerazioni: la natura e lo stato fisico dell’inquinante, i relativi valore limite di esposizione professionale (VLEP), la concentrazione dell’inquinante nell’ambiente di lavoro, la durata dell’attività lavorativa nell’aria inquinata.
IN UNA SPECIFICA TABELLA GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO,
DEL PREPOSTO E DEL LAVORATORE
Ai fini del corretto utilizzo dei DPI, il fact-sheet Inail riporta, in una dettagliata tabella, gli obblighi del datore di lavoro, del preposto e del lavoratore, ai sensi del d.lgs. 81/2008. Tra gli obblighi del datore di lavoro, fornire gli opportuni DPI a seguito della valutazione del rischio residuo, ovvero dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché queste siano adeguate ai rischi. Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali riguardo all’uso dei DPI messi a loro disposizione, in caso di inosservanza, è tenuto a informare i superiori. Fra gli obblighi del lavoratore, utilizzare i DPI messi a disposizione in maniera conforme all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.
I DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLA CUTE E DELLE VIE
RESPIRATORIE
I DPI per la salvaguardia dal rischio chimico, nel settore
delle costruzioni, sono sostanzialmente riconducibili a due tipologie: i
dispositivi per la protezione della cute e quelli per la difesa delle vie
respiratorie. Nel primo caso si fa riferimento a guanti e dispositivi di
protezione del corpo in grado di garantire una copertura ampia della superficie
cutanea potenzialmente esposta, compresi viso e occhi. I dispositivi di
protezione delle vie respiratorie definiti anche APVR (apparecchi di protezione
delle vie respiratorie) mirano a proteggere il lavoratore da sostanze
pericolose allo stato aeriforme (particelle, vapori, gas). Ai fini
dell’individuazione dell’APVR più adatto va considerata la natura
dell’inquinamento, verificando se sia dovuto a particelle, gas, vapori,
insufficienza di ossigeno o a una combinazione di questi fattori.
REQUISITI DI CONFORMITÀ DEI DPI IN BASE AL REGOLAMENTO
DELL’UNIONE EUROPEA 425/2016
In appendice alla scheda informativa vengono indicati i
riferimenti normativi in materia: il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; il d.lgs 19
febbraio 2009, n. 17; il regolamento dell’Unione europea n. 425/2016. In base
al regolamento, i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che
nelle condizioni di impiego a cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere
normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di
una protezione appropriata e del miglior livello possibile, e in modo da non
provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni normali di
utilizzo. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a rischi multipli che
richiedano l’utilizzo contestuale di più DPI, i dispositivi devono essere
compatibili tra loro e in grado di conservare, anche nell’utilizzo simultaneo,
la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.