Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2021 è stata pubblicata
la Legge
n. 116 del 4 agosto 2021, riguardante l'obbligo dell'installazione dei
defibrillatori semiautomatici e automatici nelle sedi delle Pubbliche Amministrazioni con servizi
aperti al pubblico, negli aeroporti, stazioni ferroviarie e porti, oltre che a
bordo dei diversi mezzi di trasporto con percorrenza continuata di almeno due
ore, senza fermate intermedie.
Tra le altre disposizioni, è previsto che l'uso del
defibrillatore venga consentito anche al personale sanitario non medico, oltre
che al personale non sanitario con formazione specifica nelle attività di
rianimazione cardiopolmonare.
In assenza di personale sanitario o non sanitario
formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del
DAE anche a chi non è in possesso degli specifici requisiti richiesti, con
tutela dell'art.54 del c.p. (non è punibile chi ha commesso il fatto per
esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente
causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al
pericolo).