Con la Circolare n.24 del 9 settembre 2021
sono stati forniti dall’INAIL chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per
la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non
guaribili entro tre giorni. Si tratta di precisazioni che riguardano l’ambito
di applicazione dell’art. 53 del DPR numero 1124/1965, il Testo Unico
sull’assicurazione obbligatoria Inail, che stabilisce le regole che il Datore
di lavoro è tenuto a rispettare riguardo alla denuncia in ipotesi di infortunio
sul lavoro.
La denuncia dell’infortunio deve essere presentata
esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro 2 giorni da
quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata
dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico o
dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e
gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere
effettuata entro 24 ore dall’infortunio.
I Datori di Lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori
domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai
lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla
sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.
Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni
per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data
in cui il Datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo
del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura
sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di
rilascio e i giorni di prognosi.
Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
Dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la
violazione dell’articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è da 1.290,00 a
7.745,00 euro.
La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di
infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di
cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o
l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione “minima”
di 1.290,00 euro (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il
pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle
inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla
diffida stessa.
Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o
l’obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della
sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti
con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al
doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell’articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23
utilizzando i codici tributo appositamente previsti.
Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare
l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto
immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il
quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle
fasi successive.
Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi
previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini
statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro (SINP).
FONTE: Inail