
Con la Circolare n. 131 dell'8 settembre 2021, l'INPS ha
fornito chiarimenti sull'esonero contributivo delle imprese appartenenti alle
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle aziende
produttrici di vino e birra previsto dagli articoli 16 e 16-bis del Decreto
Ristori (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni in L. 18
dicembre 2020, n. 176), come da ultimo modificato dall'art. 19, comma 1,
lettere a) e b), del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con
modificazioni in L. 21 maggio 2021, n. 69).
L'Istituto precisa che l'esonero è riconosciuto sia per la
contribuzione dovuta dai datori di lavoro sia per la contribuzione relativa ai
lavoratori autonomi in agricoltura (imprenditori agricoli professionali,
coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
Inoltre, l'INPS chiarisce che per i datori di lavoro, l'esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza dei mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 (al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote); mentre, per i lavoratori autonomi agricoli, l'esonero è riconosciuto per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta con riferimento a ciascun mese in cui l'esonero è fruibile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, in relazione alle sole unità attive nei mesi di riferimento.
Codici ATECO aziende interessate dall'esonero contributivo
Fonte: INPS