L’INAIL ha pubblicato il nuovo modulo OT23 (che ha
sostituito il vecchio modello OT24) riguardante lo sconto dei premi
assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene
nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2021, in aggiunta a
quelli previsti dalla normativa vigente in materia. La domanda di
riduzione può essere richiesta a prescindere dall’anzianità dell’attività
lavorativa e, salvo modifiche, andrà inoltrata
telematicamente entro febbraio 2022.
Nel modulo di domanda l’Inail indica e predefinisce le
azioni e i miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio
richiesto. Gli interventi sono articolati in 5 sezioni e sono distinti
in:
1) interventi di carattere generale (A);
2) interventi di carattere generale ispirati alla
responsabilità sociale (B);
3) interventi di carattere trasversali (C);
4) interventi di carattere settoriali generali (D);
5) interventi di carattere settoriali (E).
Scorrendo attraverso le sezioni del modulo, tra i molti esempi di
interventi ritenuti meritevoli per la richiesta di riduzione sono
riportati:
- l’adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro idoneamente certificati
- le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici
- le iniziative di formazione adottate
- le agevolazioni sociali concesse ai lavoratori
- le convenzioni stipulate con le ASL per le campagne contro il fumo, l'abuso di alcool, di sostanze stupefacenti, e di adozione di corretti stili di alimentazione
Anche la
partecipazione al premio “Imprese per la sicurezza”, promosso e organizzato
annualmente da Inail e Confindustria in collaborazione con Apqi e Accredia,
rientra tra gli esempi positivi citati nel modulo.
Le novità riguardano l’inserimento
dell’intervento C-6.1 sulla mitigazione dello stress termico negli ambienti di
lavoro “severi caldi” (ad es. acciaierie, fonderie, ecc.) e la reintroduzione
dell’intervento relativo all’adesione al programma Responsible Care di
Federchimica, denominato E-18.
Per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2
(automazione di fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei
carichi) è previsto anche il noleggio o il leasing delle macchine, escluso,
invece, per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di dispositivi
idonei alla prevenzione del rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali).
Sono state migliorate le descrizioni degli interventi ed è stata aggiornata
la documentazione probante, anche al fine di agevolare le aziende in sede
di presentazione delle domande.
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT,
la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.
La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è
applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso
anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale
di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero
dei lavoratori-anno del triennio:
- Fino a 10 lavoratori: riduzione del 28%
- Da 10 a 50 lavoratori: riduzione del 18%
- Da 50 a 200 lavoratori: riduzione del 10%
- Oltre i 200 lavoratori: riduzione del 5%
Fonte: INAIL