20 Settembre 2021


L’INAIL ha pubblicato il nuovo modulo OT23 (che ha sostituito il vecchio modello OT24) riguardante lo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2021, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. La domanda di riduzione può essere richiesta a prescindere dall’anzianità dell’attività lavorativa e, salvo modifiche, andrà inoltrata telematicamente entro febbraio 2022.

Nel modulo di domanda l’Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio richiesto. Gli interventi sono articolati in 5 sezioni e sono distinti in:

1) interventi di carattere generale (A);

2) interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B);

3) interventi di carattere trasversali (C);

4) interventi di carattere settoriali generali (D);

5) interventi di carattere settoriali (E).

Scorrendo attraverso le sezioni del modulo, tra i molti esempi di interventi ritenuti meritevoli per la richiesta di riduzione sono riportati:

  • l’adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro idoneamente certificati
  • le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici
  • le iniziative di formazione adottate
  • le agevolazioni sociali concesse ai lavoratori
  • le convenzioni stipulate con le ASL per le campagne contro il fumo, l'abuso di alcool, di sostanze stupefacenti, e di adozione di corretti stili di alimentazione

 Anche la partecipazione al premio “Imprese per la sicurezza”, promosso e organizzato annualmente da Inail e Confindustria in collaborazione con Apqi e Accredia, rientra tra gli esempi positivi citati nel modulo.

Le novità riguardano l’inserimento dell’intervento C-6.1 sulla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (ad es. acciaierie, fonderie, ecc.) e la reintroduzione dell’intervento relativo all’adesione al programma Responsible Care di Federchimica, denominato E-18.
Per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi) è previsto anche il noleggio o il leasing delle macchine, escluso, invece, per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di dispositivi idonei alla prevenzione del rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali).
Sono state migliorate le descrizioni degli interventi ed è stata aggiornata la documentazione probante, anche al fine di agevolare le aziende in sede di presentazione delle domande.

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.
La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio:

- Fino a 10 lavoratori: riduzione del 28%

- Da 10 a 50 lavoratori: riduzione del 18%

- Da 50 a 200 lavoratori: riduzione del 10%

- Oltre i 200 lavoratori: riduzione del 5%

GUIDA ALLA COMPILAZIONE MODULO 0T-23

Fonte: INAIL