22 Settembre 2021


Il Decreto Congruità definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.

Tiene conto di quanto definito dalle Parti sociali più rappresentative per il settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

La verifica della congruità si applica:

nell’ambito dei lavori pubblici;

• nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

 

A CHI È RIVOLTO

Il Decreto si applica:

• al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

• restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

 

COME AVVIENE LA VERIFICA DI CONGRUITÀ

La verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020

 

ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ E VERIFICA DELLE INFORMAZIONI

Per la verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

L'attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/EDILCASSA territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.

Si segnala che:

  • per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
  • per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.

 

COSA ACCADE SE NON VIENE RISCONTRATA LA CONGRUITÀ

È previsto un meccanismo di regolarizzazione: la Cassa Edile/ Edilcassa invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.


FONTE: Ministero del Lavoro