Il ponteggio di facciata è un ponteggio di servizio
collegato all'edificio mediante ancoraggi. Un ponteggio fisso è un'attrezzatura
provvisionale di accesso e di servizio costituita da tubi e giunti o da
elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro.
La pubblicazione "I
ponteggi di facciata - Analisi dei requisiti previsti nella legislazione
italiana e nelle norme tecniche europee" è realizzata dai ricercatori Inail
del Dit.
L'obiettivo è mettere a confronto e valutare le
differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella
legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme tecniche
europee UNI EN.
Con il TESTO UNICO sulla salute e sicurezza sul lavoro,
viene introdotto il concetto di periodo di validità limitato
dell'autorizzazione ministeriale: "L'autorizzazione è soggetta a rinnovo
ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del
progresso tecnico" (art. 131 comma 5).
A distanza di 10 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ciò ha comportato la necessità di analizzare l'evoluzione del progresso tecnico nell'ambito della costruzione dei ponteggi fissi, con conseguente verifica dei criteri e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni ministeriali.
I requisiti previsti nelle norme europee, rileva la ricerca, sono decisamente più organici rispetto a quelli inseriti nella legislazione italiana. Esse potrebbero essere utili per "verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico", ai sensi del comma 5, articolo 131, del D.Lgs. 81/08.
Fonte: INAIL