26 Novembre 2021


Il ponteggio di facciata è un ponteggio di servizio collegato all'edificio mediante ancoraggi. Un ponteggio fisso è un'attrezzatura provvisionale di accesso e di servizio costituita da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro.

La pubblicazione "I ponteggi di facciata - Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee" è realizzata dai ricercatori Inail del Dit.

L'obiettivo è mettere a confronto e valutare le differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme tecniche europee UNI EN.

Con il TESTO UNICO sulla salute e sicurezza sul lavoro, viene introdotto il concetto di periodo di validità limitato dell'autorizzazione ministeriale: "L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico" (art. 131 comma 5).

A distanza di 10 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ciò ha comportato la necessità di analizzare l'evoluzione del progresso tecnico nell'ambito della costruzione dei ponteggi fissi, con conseguente verifica dei criteri e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni ministeriali.

I requisiti previsti nelle norme europee, rileva la ricerca, sono decisamente più organici rispetto a quelli inseriti nella legislazione italiana. Esse potrebbero essere utili per "verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico", ai sensi del comma 5, articolo 131, del D.Lgs. 81/08.


Fonte: INAIL