Le tecniche ed i materiali per ancoraggi hanno
subito nel corso degli anni modifiche e cambiamenti legati all’evoluzione
tecnologica. Nelle strutture in legno sono stati utilizzati
chiodi, viti, incassi, collanti, nelle murature perni, chiodi, zanche
metalliche di varia conformazione; nell’acciaio le unioni fisse
sono state realizzate con chiodi o saldature mentre quelle rimovibili con
bulloni; nel calcestruzzo vengono utilizzati elementi
meccanici o chimici, inseriti in fori praticati con utensili a rotazione o a
percussione. Nel caso delle costruzioni composte acciaio-calcestruzzo è
frequente l’impiego di connettori pre-installati, saldati all’estradosso delle
travi di acciaio, che restano inclusi nel successivo getto della soletta di
calcestruzzo.
DIRETTIVA 89/106/CEE
La direttiva 89/106/CEE ha permesso di compiere un primo passo in avanti nel senso che ha reso di fatto obbligatoria la marcatura CE per tutti i prodotti ad uso strutturale. Essi infatti sono elementi critici in quanto la loro perdita di efficacia nelle applicazioni a cui sono destinati può provocare morte o lesioni gravi e di carattere permanente e devono (DM 14/1/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”) essere:
- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
- accettati dal Direttore dei lavori mediante
acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante
eventuali prove sperimentali di accettazione.
UNI
La direttiva 89/686/CEE ha un approccio
differente in quanto prende in considerazione l’elemento da fissare, che per
essere considerato DPI deve essere rimovibile, e non la
struttura, esclusa dal campo di applicazione. Questi concetti sono
chiaramente esplicitati nella UNI EN 795.
I prodotti costruiti secondo le norme UNI EN 516 e UNI
EN 517 sono “ibridi”, nel senso che sono prodotti da costruzione a cui
si applica la direttiva 89/106/CEE ma su di essi possono essere collegati i
dispositivi di protezione individuale. In tal caso i suddetti prodotti dovranno
soddisfare anche i requisiti specifici previsti nella direttiva 89/686/CEE.
I sistemi di ancoraggio costruiti secondo le circolari del
Ministero del Lavoro 85/78, 44/90 e 132/91 riguardanti i ponteggi fissi sono
consolidati, basta far riferimento alle indicazioni tecniche contenute
all’interno delle stesse.
Ci sono, infine, una grande varietà di prodotti che non
rientrano in nessuna delle categorie precedenti. A questi bisogna dedicare
particolare attenzione.
Scopo della presente guida è quello di definire in maniera
chiara e sufficientemente esaustiva il concetto di ancoraggio ovvero del
termine più frequentemente utilizzato dagli operatori di settore tramite il
quale si identifica il sistema con cui con l’elemento da fissare viene collegato,
permanentemente o no, ad una struttura. In questa guida l’ancoraggio è
inteso come il sistema comprendente il materiale base, l’ancorante e l’elemento
da fissare. Ciò non significa che per altre attività i contenuti del
presente documento non siano applicabili ma andranno valutati caso per caso
sotto la responsabilità del datore di lavoro.
Fonte: INAIL