Con la conversione in legge del D.L. 146/2021 sono state
previste nuove e rilevanti modifiche al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il nuovo testo del D.L.
146/2021, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, è entrato in
vigore dal 21 Dicembre 2021.
Le modifiche contenute nella legge di conversione riguardano modifiche al D.Lgs. 81/08. Vediamole qui di seguito:
1) Modifica all’art. 18 e 19: Ruolo del Preposto
2) Modifica all’art. 37: entro il 30 giugno 2022 revisione
degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione;
3) Modifica all’art. 55: modifiche all’apparato sanzionatorio
per Datore di lavoro e Dirigente;
4) Modifiche all’art.7 e 8: riforma SINP e Comitati regionali
di coordinamento;
5) Modifica all’art. 14 e 15: riforma del Sistema di vigilanza
(nuovi compiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro)
6) Modifica Allegato I al TUS sulle ipotesi di sospensione
dell’attività imprenditoriale;
7) Modifica all’art. 51: riordino degli organismi Paritetici.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE, IL RUOLO DEL
PREPOSTO
All’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”, è stato aggiunto l’obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”.
Agli obblighi del preposto (art. 19) sono stati aggiunti i seguenti punti:
- in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la
vigilanza, se necessario, il preposto deve interrompere temporaneamente
l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al
dirigente le non conformità rilevate”.
- All’articolo 26, relativo agli Obblighi connessi ai
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, viene previsto che i datori di lavoro appaltatori o
subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il
personale che svolge la funzione di preposto”.
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Sono state introdotte modifiche significative anche all’art. 37, relativo alla Formazione:
- viene specificato che l’addestramento consiste nella prova
pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti,
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento
consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in
sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati
in apposito registro anche informatizzato.
- viene introdotto l’obbligo di formazione anche per il Datore
di Lavoro. Le modalità, la durata ed i contenuti minimi verranno specificati
con un accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovrà adottare entro il
30 Giugno 2022.
- viene indicato che per assicurare l’adeguatezza e la
specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le
relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in
presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta
sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di
nuovi rischi”.
Saranno delineati con un Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che dovrà essere adottato entro il 30 Giugno 2022, i seguenti aspetti:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle
modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di
apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di
aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle
modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento
della prestazione lavorativa.
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
La nuova formulazione della norma dispone che il
provvedimento di sospensione deve essere adottato tutte le volte in cui sono
accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate
tassativamente nell’allegato i al D.L. 146/2021, di seguito riportate (Allegato
1):
MANCATA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI;
MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE;
MANCATA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO;
MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE;
MANCATA ELABORAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS);
MANCATA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO;
MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO;
MANCATA APPLICAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE SALVE
LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA DI CONSISTENZA DEL TERRENO;
LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI
CONSEGUENTI RISCHI;
PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI
CONSEGUENTI RISCHI;
MANCANZA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI
(IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE);
OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI
DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO;
MANCATA NOTIFICA ALL’ORGANO DI VIGILANZA PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AMIANTO.
Il nuovo articolo 14 non richiede più che le violazioni siano
reiterate. Pertanto sarà sufficiente l’accertamento di una delle violazioni
contenute nell’Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento di
sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.
Una seconda condizione per l’adozione del provvedimento si realizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.
Viene specificato che i provvedimenti di sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
Viene indicato che il provvedimento di sospensione è
adottato “in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata
dalle violazioni” pertanto “gli effetti del provvedimento vanno dunque
circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati
verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento
all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere”. Il nuovo
art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di
sospensione “dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle
violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I”. Trattasi in particolare di
sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di
lavoro:
- abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di
protezione individuale contro le cadute dall'alto (violazione n. 6 Allegato I).
Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal comma 9.
Ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.
Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.
Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’art. 14 prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, il provvedimento di sospensione sarà tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo.
Ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14 il Datore di lavoro
che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a
sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro
irregolare.
ISPETTORATO DEL LAVORO E ORGANISMI PARITETICI
La conversione in legge modifica sensibilmente l’art. 13 del Testo unico di Sicurezza che disegna il Sistema di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
- l’Ispettorato del lavoro fra gli enti preposti alla
vigilanza in materia di salute e sicurezza
- ridisegna il coordinamento dell’attività di vigilanza e
introduce il coordinamento ASL-Ispettorato a livello provinciale;
- introduce l’obbligo annuale per INL, di redazione di
relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto
del lavoro irregolare.
- impone agli organismi paritetici di comunicare all’INL i dati delle imprese aderenti, dei RLS territoriali e delle asseverazioni, ai fini dell’attività di vigilanza e di premialità di INAIL.
D.Lgs 81/08 Edizione Gennaio 2022