Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in
sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di
contagio, l’art. 83 D.L. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro
pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei
lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della
condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero
da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del
lavoratore.
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si
sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili”
ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da
malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche
correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in
relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle
condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle
patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un
esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze
scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi
dell’art. 18, co. 1 lett. a), D.Lgs. 81/2008, alla nomina di un medico
competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello
stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi
territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
Il Datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la
richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online “Sorveglianza
sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e
accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.
Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve
essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Modello 06 SSE delega”,
reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da
un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina
al domicilio del lavoratore.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità,
il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria,
indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute
del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2
riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non
consentano soluzioni alternative.
Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il
datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della
relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione
effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta
all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.
Fonte: INAIL