
Con la circolare n. 4 del 9 novembre 2021, l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni in merito alle modifiche
apportate dal D.L. 146/2021 con specifico riguardo all'articolo 14 del TUSL
rinviando a successiva nota le istruzioni inerenti alle violazioni in materia
di salute e sicurezza di cui all'Allegato I del D.Lgs. 81/2008.
Acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del MLPS (prot.
n. 11057 del 6/12/2021 e prot. n. 11130 del 7/12/2021) e tenuto conto che il
provvedimento normativo è attualmente in fase di conversione, si è ritenuto
opportuno, al fine di uniformare i comportamenti ispettivi, anticipare le
questioni di maggiore rilevanza relative alle fattispecie di violazione ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, co. 1, del TUSL, con
riserva di rivalutarle alla luce delle eventuali modifiche apportate in sede di
conversione.
In ragione dell'estensione delle competenze di cui al
novellato articolo 13 del d.lgs. 81/2008 e nel richiamare le indicazioni
fornite con nota DC Tutela prot. n. 4329 del 23 giugno 2021 in materia di
potenziamento delle sinergie operative nell'ambito della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, si ribadisce la necessità di intensificare a livello locale
ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL anche al fine di
sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza
coordinate e congiunte.
Tali attività congiunte, che potranno svilupparsi con la
partecipazione del solo personale ispettivo ordinario, dovranno tener conto
della opportunità di procedere, laddove ricorrano sia violazioni di cui
all'Allegato I sia fattispecie di lavoro “nero”, all'adozione di un unico
provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca, una volta
verificate tutte le condizioni abilitanti, tenuto conto della competenza
esclusiva dell'INL in materia di lavoro irregolare.
Al fine di promuovere comunque un approccio uniforme e
completo alle verifiche ispettive, gli Uffici dovranno favorire la costituzione
di gruppi di intervento ispettivo integrati anche con la partecipazione di
personale, civile e/o militare, con specializzazione tecnica, ferma restando
l'opportuna programmazione congiunta con le ASL da condividere negli organismi
locali.
Per le violazioni di cui all'Allegato I si ritiene che la
sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni riportate di
seguito in relazione a ciascuna fattispecie, da vagliare nei limiti del
sindacato cautelare esperibile all'atto dell'accesso ispettivo.
1. MANCATA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI
In considerazione del tenore letterale della previsione, si
ritiene che il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove
sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs.
n. 81/2008.
Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato
che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione
dell'illecito di cui all'articolo 29, comma 4, TUSL sarà opportuno adottare il
provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno
lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà
provvedere all'eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data
certa antecedente all'emissione del provvedimento di sospensione, sarà
possibile procedere all'annullamento dello stesso limitatamente alla causale
afferente alla mancanza del DVR.
Si rammenta, infatti, che la previsione dell'articolo 28,
comma 2, del d.lgs. 81/2008 contempla “la data certa o attestata dalla
sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai
soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e
del medico competente, ove nominato”.
La mancata elaborazione del DVR sarà, altresì, oggetto di
prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (Art. 29, comma 1
(eccetto aziende per le quali è previsto il solo arresto).
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si
dovrà esibire il DVR.
Va tuttavia considerato che per talune fattispecie l'assenza
del DVR non è oggetto di prescrizione. Si tratta delle seguenti ipotesi, di cui
al TUSL, in cui l'illecito è punito solo con l'arresto:
• aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b),
c), d), f) e g);
• aziende in cui si svolgono attività che espongono i
lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e
d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione,
rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
• attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla
compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore
a 200 uomini/giorno.
In tali casi, il personale ispettivo, oltre a comunicare ai
sensi dell'art. 347 del c.p.p. la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria,
avrà cura di indicare, nel provvedimento di sospensione, la necessaria
elaborazione del DVR quale condizione della revoca.
2. MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED
EVACUAZIONE
Anche in tal caso il dato letterale della norma fa ritenere
che il provvedimento di sospensione trovi applicazione nei soli casi in cui sia
constatata l'omessa redazione del Piano, in violazione di quanto previsto
dall'art. art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed
evacuazione sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di
accesso ispettivo.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si
dovrà esibire il Piano in questione.
3. MANCATA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è
prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia
all'addestramento.
Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle
seguenti fattispecie del TUSL:
• Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi
disciplinati dall'accordo Stato- Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di
attrezzatura da lavoro);
• Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla
III categoria e dispositivi di protezione dell'udito);
• Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi);
• Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al
montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
• Articolo 169 (formazione e addestramento sulla
movimentazione manuale dei carichi).
Ai fini di quanto previsto da quest'ultimo articolo,
considerato l'accordo Stato Regioni del 2011 (formazione lavoratori), il
personale ispettivo verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente
svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche
in riferimento alla
movimentazione manuale dei carichi solo ove, dalle
circostanze accertate in corso di accesso, sia emerso che lo stesso sia adibito
a tale attività. Qualora non sia esibita la documentazione inerente alla
formazione obbligatoria effettuata, si procederà con l'adozione del
provvedimento di sospensione.
In relazione al provvedimento di sospensione dell'attività
di impresa o dell'attività lavorativa, qualora sia stata riscontrata la
violazione di cui al punto 3, la revoca del medesimo provvedimento potrà
conseguire alla dimostrazione della prenotazione della formazione - fermi la
regolarizzazione di altre violazioni concomitanti di cui all'Allegato I e il
pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute - atteso che, per effetto del
provvedimento di prescrizione, il lavoratore non potrà essere adibito alla
specifica attività per cui, ai fini della sospensione, è stata riscontrata la
carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della
formazione e addestramento.
Ai fini della definizione del procedimento di prescrizione
in questione, che potrà aver luogo successivamente alla revoca del
provvedimento di sospensione, il trasgressore dovrà produrre documentazione
attestante il completamento della formazione ed addestramento.
Nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella
misura di almeno il 10%, quindi, l'ulteriore causa di sospensione di cui al
punto 3 in commento potrà essere contestata solo se gli stessi risultino
adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti l'obbligo di
formazione e quello di addestramento. In caso contrario, la revoca del
provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori “in nero” conseguirà
alla verifica della prenotazione del corso di formazione di cui all'art. 37
TULS e della visita medica, ove obbligatoria.
A tale ultimo proposito, la circolare n. 3/2021 ha
richiamato precedenti indicazioni di prassi, riferite al settore edile, che
andranno osservate in tutti gli altri settori ove l'accertamento preveda come
oggetto principale il rispetto della disciplina prevenzionistica o comunque
contempli la partecipazione di personale ispettivo appartenente al profilo
tecnico.
Con riferimento alla prima fase applicativa della nuova
disciplina, in caso di vigilanza esclusivamente ordinaria e nei casi in cui
l'obbligatorietà o meno della sorveglianza sanitaria non sia agevolmente
definibile in sede di accesso, ai fini della regolarizzazione del lavoro “nero”
sarà sufficiente la verifica degli obblighi inerenti la formazione di cui
all'art. 37 TULS.
Ciò non toglie la possibilità, successivamente alla revoca
del provvedimento di sospensione, di estendere l'accertamento ai profili di
sicurezza o di ricondurre le relative valutazioni alla fase successiva
all'accesso.
4. MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE
Il provvedimento di sospensione va adottato nei soli casi in
cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e
protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, ai sensi dell'art. 17, comma 1
lett. b, del d.lgs. n. 81/2008, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi
compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
La mancata costituzione del servizio di prevenzione e
protezione e nomina del relativo responsabile sarà, altresì, oggetto di
prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si
dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso, inerente
alla costituzione del suddetto servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa
l'assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto
dei compiti del RSPP.
5. MANCATA ELABORAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
(POS)
In base al tenore letterale della disposizione, la
sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai
sensi dell'art. 96 c. 1 lett. g del d.lgs. n. 81/2008, il POS di cui
all'articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL.
L'elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo
invio al coordinatore o all'impresa affidataria.
In proposito va ricordato che l'art. 96, comma 1-bis, del
citato Testo Unico esclude l'obbligo di redazione del POS relativamente “alle
mere forniture di materiali o attrezzature”. Si fa rinvio, al riguardo, alle
indicazioni nel tempo fornite dal MLPS “in ordine alla approvazione della
Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” (prot. 15/SEGR/003328
del 10/02/2011) e alle note del MLPS e INL (rispettivamente prot. n. 2597 del
10/02/2016 e prot. n. 1753 del 11/08/2020) sulla redazione del POS per la mera
fornitura di calcestruzzo.
La mancata elaborazione del POS sarà, altresì, oggetto di
prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si
dovrà esibire il POS.
6. MANCATA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
La sospensione trova applicazione esclusivamente quando
risulti accertato (anche con l'acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre
che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le
cadute dall'alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li
abbiano utilizzati.
7. MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO
La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le
protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti
da essere considerate sostanzialmente assenti.
8. MANCATA APPLICAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE
SALVE LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA DI CONSISTENZA DEL
TERRENO
La sospensione va adottata quando le armature di sostegno
siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate
sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte
nella relazione tecnica di consistenza del terreno.
9. LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROCEDURALI IDONEE A
PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI
Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici
effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori
operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX,
in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche
norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
10. PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI
CONSEGUENTI RISCHI
Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici
effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette,
durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti
dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e
procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i
lavoratori dai conseguenti rischi.
11. MANCANZA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED
INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE)
Ai fini dell'adozione del provvedimento, rileva l'assenza
degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale),
ovvero il loro mancato funzionamento.
12. OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA
DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO
Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si
accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri
termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola
circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza,
senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la
rimozione o la modifica.
Si ribadisce che per tutte le ipotesi di sospensione sopra
elencate, il personale ispettivo provvederà altresì ad adottare i provvedimenti
di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e ss. del d.lgs.
758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena
prevista, assoggettabili alla predetta procedura.
La revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta,
salvo quanto previsto al punto 3, alla ottemperanza di tutte le prescrizioni
impartite in riferimento all'allegato I, alla cui verifica dovrà procedersi con
la massima tempestività.
In riferimento a quest'ultima esigenza, i Dirigenti e i
responsabili delle articolazioni organizzative preordinate alla vigilanza
dovranno tener conto di adeguate misure di flessibilità della programmazione e
relativa attuazione degli accertamenti disposti.
In fase di prima applicazione, nelle more dell'evoluzione
normativa e delle modalità operative della vigilanza, l'adozione del
provvedimento di sospensione di cui alle ipotesi riportate nei punti 3 e dal 6
al 12 è da ricondurre esclusivamente al personale con specializzazione tecnica
in base al profilo professionale di inquadramento.
Negli altri casi (punti 1, 2, 4 e 5), previo svolgimento di
dedicati percorsi di aggiornamento professionale, l'adozione del provvedimento
è rimessa anche agli ispettori del lavoro non appartenenti ai profili tecnici,
ivi compreso il personale ispettivo INPS e INAIL.
Restano ferme le competenze alla adozione del provvedimento
in caso di utilizzazione di personale “in nero” da parte del personale
ispettivo “ordinario” e appartenente ai ruoli INPS e INAIL, così come del resto
avveniva sulla base della nota prot. 5546 del 20 giugno 2017.
Nei casi di provvedimenti adottati per le violazioni di cui
ai punti precedenti, attesa la sostanziale assenza di un sistema di sicurezza
aziendale, andrà opportunamente valutata, successivamente alla revoca del
provvedimento di sospensione, l'estensione dell'accertamento a tutti i profili
di competenza e in particolare a quelli attinenti alla salute e sicurezza,
attivando anche nuovi accessi ed avvalendosi, ove necessario, delle Unità di
progetto Sicurezza già costituite ovvero delle opportune sinergie con le ASL.
Gli Uffici interregionali daranno corso ad apposite riunioni
di coordinamento con i Dirigenti degli Ispettorati territoriali di riferimento,
finalizzate alla puntuale ed uniforme attuazione delle indicazioni fornite,
avendo cura di segnalare alla competente Direzione Centrale eventuali criticità
applicative.
Fonte: INL