24 Gennaio 2022


Dopo la pubblicazione del Decreto1 settembre 2021 riguardante la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, sono stati aggiornati anche i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza nei luoghi di lavoro (Allegati I e II) e la formazione ed aggiornamento dei relativi addetti e docenti dei corsi antincendio (Allegati III e V) con l’emanazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 2 settembre 2021.

Si deve specificare innanzitutto che tale normativa si applica ai luoghi di lavoro che:

  • sono occupati da almeno 10 lavoratori;
  • sono aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • hanno attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Il Datore di lavoro di una delle attività rientranti nell’elenco predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio come anche i nominativi dei lavoratori incaricati o quello del datore di lavoro (nei casi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 81/08).
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopraindicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e di riportarle nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08.

All’art. 5 del presente decreto, viene stabilita, inoltre, la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi.

Questi corsi possono essere svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da soggetti pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti decisi dal decreto e datori di lavoro o lavoratori con gli stessi requisiti. Per la sola parte teorica, si possono utilizzare modalità in FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono.

Ai fini dell’organizzazione delle attività formative, nell’allegato III sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:

  • corsi di formazione della durata di 4 ore e aggiornamento di 2 ore (può essere costituito da sole esercitazioni pratiche) per attività di livello 1 (elencate al punto 3.2.4);
  • corsi di formazione della durata di 8 ore e aggiornamento di 5 ore (costituito da una parte teorica in aula e da esercitazioni pratiche) per attività di livello 2 (elencate al punto 3.2.3);
  • corsi di formazione della durata di 16 ore e aggiornamento di 8 ore (costituito da una parte teorica in aula e da esercitazioni pratiche) per attività di livello 3 (elencate al punto 3.2.2).

Mentre, nell’allegato V, per i corsi dei docenti sono previste 3 tipologie:

  1. docente abilitato all’erogazione dei moduli teorici e pratici con effettuazione di un corso di durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, che è articolato in 10 moduli, non modificabili per numero, argomenti e superamento del relativo esame finale;
  2. docente abilitato all’erogazione dei soli moduli teorici con effettuazione di un corso di durata 48 ore, costituito dai primi 9 moduli e relativo superamento dell’esame finale;
  3. docente abilitato all’erogazione dei soli moduli pratici con effettuazione di un corso di durata minima di 28 ore e successivo superamento del relativo esame finale. Esso costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della sola parte pratica, pertanto, non è consentita la frequenza parziale del corso completo di 60 ore.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abilitati ad effettuare le docenze i soli soggetti che sono in possesso di un prerequisito e uno dei requisiti.

Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Requisiti:

Docente di tipo A)

  1. documentata esperienza di almeno 90 ore come docente in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico;
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  3. essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di tipo C, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  4. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Docente di tipo B)

  1. documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico;
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  3. iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
  4. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Relativamente agli aspetti appena descritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno 5 anni con un minimo di 400 ore all’anno di docenza.

Docente di tipo C)

  1. documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico;
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  3. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno 10 anni.

Per il mantenimento della qualifica di formatore, i docenti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore. 

Tipo A

durata di almeno 16 ore (di cui 4 ore riservate alla parte pratica)

Tipo B

durata di almeno 12 ore

Tipo C

durata di almeno 8 ore (di cui 4 ore riservate alla parte pratica)

La partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.

Il decreto entrerà ufficialmente in vigore il 3 ottobre 2022. I corsi per addetti alla prevenzione incendi saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi mentre se sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi.

 FONTE: Gazzetta Ufficiale