Dopo la pubblicazione del Decreto1 settembre 2021 riguardante la manutenzione degli impianti e
delle attrezzature antincendio, sono stati aggiornati anche i
criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed
in emergenza nei luoghi di lavoro (Allegati I e II) e la formazione ed
aggiornamento dei relativi addetti e docenti dei corsi antincendio (Allegati
III e V) con l’emanazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 2 settembre 2021.
Si deve specificare innanzitutto che tale normativa si applica
ai luoghi di lavoro che:
- sono
occupati da almeno 10 lavoratori;
- sono
aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di
50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- hanno
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate
nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151.
Il Datore di lavoro di una delle attività rientranti
nell’elenco predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le
misure di gestione della sicurezza antincendio come anche i
nominativi dei lavoratori incaricati o quello del datore di lavoro
(nei casi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 81/08).
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi
sopraindicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di
emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e di riportarle
nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base
delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5 del
D.Lgs. 81/08.
All’art. 5 del presente decreto, viene stabilita,
inoltre, la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione
incendi.
Questi corsi possono essere svolti dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco o da soggetti pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di
docenti in possesso dei requisiti decisi dal decreto e datori di
lavoro o lavoratori con gli stessi requisiti. Per la sola parte teorica,
si possono utilizzare modalità in FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono.
Ai fini dell’organizzazione delle attività formative,
nell’allegato III sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione
della complessità dell’attività e del livello di rischio:
- corsi
di formazione della durata di 4 ore e aggiornamento di 2
ore (può essere costituito da sole esercitazioni pratiche) per
attività di livello 1 (elencate al punto 3.2.4);
- corsi
di formazione della durata di 8 ore e aggiornamento di 5
ore (costituito da una parte teorica in aula e da esercitazioni
pratiche) per attività di livello 2 (elencate al punto 3.2.3);
- corsi
di formazione della durata di 16 ore e aggiornamento di 8
ore (costituito da una parte teorica in aula e da esercitazioni
pratiche) per attività di livello 3 (elencate al punto 3.2.2).
Mentre, nell’allegato V, per i corsi dei docenti sono
previste 3 tipologie:
- docente
abilitato all’erogazione dei moduli teorici e pratici con effettuazione di
un corso di durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la
formazione della parte pratica, che è articolato in 10 moduli, non
modificabili per numero, argomenti e superamento del relativo esame
finale;
- docente
abilitato all’erogazione dei soli moduli teorici con effettuazione di un
corso di durata 48 ore, costituito dai primi 9 moduli e relativo superamento
dell’esame finale;
- docente
abilitato all’erogazione dei soli moduli pratici con effettuazione di un
corso di durata minima di 28 ore e successivo superamento del
relativo esame finale. Esso costituisce un segmento formativo specifico
per gli aspiranti docenti della sola parte pratica, pertanto, non è
consentita la frequenza parziale del corso completo di 60 ore.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abilitati ad effettuare le docenze i soli soggetti che sono
in possesso di un prerequisito e uno dei requisiti.
Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Requisiti:
Docente di tipo A)
- documentata
esperienza di almeno 90 ore come docente in materia antincendio, sia in
ambito teorico che in ambito pratico;
- avere
frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti
teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
- essere
iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui
all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver
frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti
di tipo C, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- rientrare
tra il personale cessato dal servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato
servizio per almeno 10 anni nei ruoli operativi dei
dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti,
degli ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali
ad esaurimento.
Docente di tipo B)
- documentata
esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in
ambito teorico;
- avere
frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B
per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- iscrizione
negli elenchi del Ministero dell’interno di cui
all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- rientrare
tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno 10 anni nei
ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi
aggiunti, degli ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli
speciali ad esaurimento.
Relativamente agli aspetti appena descritti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che
possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica
antincendio di almeno 5 anni con un minimo di 400 ore all’anno di docenza.
Docente di tipo C)
- documentata
esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in
ambito pratico;
- avere
frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per
docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- rientrare
tra il personale cessato dal servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo
dei capi reparto e dei capi squadra per almeno 10 anni.
Per il mantenimento della qualifica di formatore, i docenti
devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei
luoghi di lavoro nell’arco di 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di
formatore.
Tipo A |
durata
di almeno 16 ore (di cui 4 ore riservate alla parte
pratica) |
Tipo B |
durata
di almeno 12 ore |
Tipo C |
durata
di almeno 8 ore (di cui 4 ore riservate alla parte
pratica) |
La
partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento
di cui al decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2011, è valida quale
attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.
Il decreto entrerà ufficialmente in vigore il 3 ottobre
2022. I corsi per addetti alla prevenzione incendi saranno considerati
validi se svolti entro 6 mesi mentre se sono trascorsi più di 5 anni
dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione
o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la
frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi.
FONTE: Gazzetta Ufficiale