Con la nota n.29 dell'11 Gennaio 2022, l'Ispettorato Nazionale del
Lavoro ha fornito indicazioni utili al corretto adempimento dell'obbligo
di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, introdotto dalla legge n.
215/2021.
DESTINATARI
L'obbligo interessa i committenti che operano in qualità di
imprenditori e i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art.
2222 c.c. ossia "chiunque compia, attraverso un corrispettivo, un'opera o
un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente”. L’obbligo in questione riguarda
i rapporti avviati prima della disposizione e tuttora in corso, quelli
successivi all’entrata in vigore della disposizione nonché i rapporti iniziati
a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al
riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di
calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.
MODALITÀ E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
L'obbligo di comunicazione è da effettuarsi all’Ispettorato
territoriale del lavoro competente per territorio, cioè dove avviene la
prestazione di lavoro, mediante SMS o posta elettronica e comunque con le
modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro
intermittente.
I contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione
sarà considerata omessa, sono:
- dati del committente e del prestatore
- luogo della prestazione
- sintetica descrizione dell’attività
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro
il quale potrà considerarsi compiuta
- l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un
mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia
- compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario
effettuare una nuova comunicazione.
- compenso stabilito al momento dell’incarico
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i
dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente
all’inizio dell’attività del prestatore. La nota specifica che eventuali errori
relativi alla possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di
inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono tradursi in una
omissione della comunicazione.
SANZIONI
La disposizione prevede che “in caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Fonte: INL