I trabattelli
sono attrezzature provvisionali ampiamente utilizzate nei luoghi di lavoro in
cui ci sia la necessità di lavorare in altezza, in genere per lavori di breve
durata, soprattutto per la facilità di montaggio e di spostamento. Spesso
queste caratteristiche inducono i datori di lavoro e i lavoratori a
sottovalutare i rischi connessi al loro impiego e a ignorare i criteri di
scelta di tali attrezzature in relazione alle caratteristiche delle attività da
svolgere e all’ambiente lavorativo.
Generalmente
vengono impiegati in interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, sia all’interno che all’esterno
degli edifici, di manutenzione di infrastrutture e impianti. Possono anche
essere utilizzati per la installazione dei dispositivi di protezione collettiva
contro la caduta dall’alto, come per esempio parapetti provvisori o reti di
sicurezza.
I
TRABATTELLI E IL D.LGS 81/2008
Il documento pubblicato dall’ Inail (clicca qui per scaricarlo) ricorda che In Italia i trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro devono essere conformi al D.Lgs 81/08.
In particolare l’art. 140 del D.lgs.
81/2008 “stabilisce i requisiti che un trabattello deve possedere e che in
sintesi riguardano la stabilità, la resistenza e l’utilizzo in sicurezza”. E il
fabbricante ed il datore di lavoro “devono dimostrare e garantire, per quanto
di loro competenza, che il trabattello soddisfi tutti i requisiti” contenuti
nell’articolo (ricordiamo che i trabattelli sono chiamati, in ambito normativo,
anche ‘ ponti su ruote a torre’).
L’articolo “stabilisce che:
- I ponti
su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine
di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere
sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non
possano essere ribaltati.
- Il
piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del
ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o
altro mezzo equivalente.
- Le
ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle
due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati
devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante
l’esecuzione dei lavori in quota.
- I ponti
su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due
piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre
conformi all’Allegato XXIII.
- La
verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con
pendolino.
- I
ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di
contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori
o carichi”.
Il comma 4 dell’articolo ammette poi
la possibilità di “non ancorare il trabattello alla costruzione se risulti
conforme all’Allegato XXIII e cioè che:
- il
ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla UNI EN 1004;
- il
costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di
rigidezza, di cui all’appendice A della UNI EN 1004, emessa da un
laboratorio ufficiale;
- l’altezza
del ponte su ruote a torre non superi 12 m se utilizzato all’interno
(assenza di vento) e 8 m se utilizzato all’esterno (presenza di vento);
- per i
ponte su ruote a torre utilizzati all’esterno degli edifici sia
realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra struttura;
- per il
montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote a torre siano seguite le
istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in
accordo alla UNI EN 1004”.
Si ricorda poi che “vista la
mancanza di una direttiva di prodotto specifica”, i trabattelli non possono
essere marcati CE” e che, attualmente, sono in vigore tre norme che li
riguardano:
- UNI EN
1004-1:2021 - Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati -
Parte 1: Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di
sicurezza e prestazionali;
- UNI EN
1004-2:2021 - Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati -
Parte 2: Regole e linee guida per la preparazione di un manuale
d'istruzioni;
- UNI
11764:2019 - Attrezzature provvisionali - Piccoli trabattelli su due ruote
– Requisiti e metodi di prova.
LE NORME TECNICHE
Benché non cogenti, queste norme
“rappresentano i riferimenti tecnici nazionali e internazionali per
la progettazione e la fabbricazione di trabattelli considerati sicuri
(presunzione di sicurezza, d.lgs. n. 206/2005, codice del consumo, a norma
dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)”. E in Italia, “la UNI EN
1004 è richiamata nel d.lgs. 81/08, divenendo di fatto cogente nei casi
previsti all’articolo 140”.
Per dimostrare la conformità al
d.lgs. 81/2008, il fabbricante ha alcune possibilità:
- “riferirsi
alla norma tecnica UNI EN 1004 e all’Allegato XXIII”: “il fabbricante
dovrà dichiarare la conformità al D.lgs 81/08 con il riferimento sia alla
UNI EN 1004-1:2021 che alla UNI EN 1004-2:2021, la norma sul manuale di
istruzioni del trabattello. Infatti il comma e)
dell’Allegato XXIII stabilisce che per il montaggio, uso e smontaggio
siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito
manuale redatto in accordo alla UNI EN 1004. Un trabattello che rispetta
contemporaneamente i requisiti di cui all’art. 140 e all’Allegato XXIII
non deve essere ancorato alla costruzione in quanto la conformità alla UNI
EN 1004-1 assicura che esso sia provvisto di stabilità propria”;
- “riferirsi
alla norma tecnica UNI 11764:2019”: “i piccoli trabattelli di cui alla UNI
11764:2019 sono conformi all’art. 140 del D.lgs 81/08 in quanto rispettano
tutti i requisiti ivi imposti e in particolare il comma 4. La norma
infatti dispone che il piccolo trabattello abbia stabilità propria e non
ne prevede l’ancoraggio alla struttura di servizio”;
- “redigere
una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, con
l’esecuzione di calcoli e/o prove”: il documento indica che “è comunque
opportuno che il fabbricante, nella redazione della specifica di prodotto,
si ispiri ai principi delle norme tecniche”.
Fonte: INAIL