Le novità apportate dalla legge n. 215/2021 al D.Lgs 81/08 con il DL 146/2021 - hanno ridefinito in modo importante i suoi obblighi e ruoli.
La prima novità riguarda l'articolo
18 del D.Lgs. 81/08 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), dove viene
introdotta la lettera b-bis relativa alla figura del preposto.
Nello specifico, tale integrazione
prevede che datore di lavoro e dirigenti devono "individuare il
preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui
all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono
stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività
di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attività".
Ciò introduce, dunque, due
tematiche sostanziali. Innanzitutto, a carico del datore di lavoro viene
aggiunto l'obbligo penalmente sanzionato di nominare formalmente il preposto (o
i preposti). Su questo argomento, sebbene siano attesi aggiornamenti che possano
far luce sulla normativa, riteniamo (anche a seguito di un confronto con alcuni
funzionari di enti di controllo) che non vi sia necessità di nominare ora il
preposto per le attività che, in considerazione della loro struttura
organizzativa, non lo abbiano ancora individuato.
COME CAMBIANO GLI OBBLIGHI DEL
PREPOSTO
Di particolare interesse è anche l'ampliamento dell'azione del preposto, soprattutto al verificarsi di condizioni di insicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezzature.
La norma introduce quindi nuovi obblighi per il preposto, che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti all'articolo 19 del D.Lgs 81/08. Dunque, in presenza di non "non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale", il preposto alla sicurezza è tenuto a:
- intervenire per modificare il
comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- interrompere l'attività del
lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle
disposizioni o di persistenza dell'inosservanza;
- nel caso in cui rilevi deficienze
dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo),
interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente le non
conformità al datore di lavoro e al dirigente.
Alla luce delle recenti novità,
dunque, il preposto assume un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta
centralità, al fianco di datore di lavoro e dirigente.
FORMAZIONE DEL PREPOSTO: COME
CAMBIA L'ARTICOLO 37 DEL D.LGS 81/08
Come specificato all’articolo 37
del D.Lgs. 81/08, entro il 30 giugno 2022 è prevista la pubblicazione del nuovo
Accordo Stato Regioni sulla formazione, e viene introdotto anche l'obbligo
formativo per il Datore di lavoro.
Alla luce del rafforzamento del suo ruolo, le attività formative del preposto dovranno essere svolte interamente con modalità in presenza. Inoltre, la formazione necessiterà di un aggiornamento biennale e non più quinquennale.
LE NUOVE SFIDE DEL PREPOSTO
“L’attività di supervisione del
preposto costituisce una sfida importante – commenta il Presidente di
ENBITAL, Provino. “Il suo compito non deve essere quello di sorvegliare ininterrottamente
il lavoratore, ma quello di assicurare in modo efficace che segua tutte le
disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzi gli strumenti di protezione
prescritti”.