
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito le
prime indicazioni in riferimento alle modifiche introdotte dall'art. 13 del
D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, che disciplina gli
obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.
L’art. 13 del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n.
215/2021, ha introdotto importanti modifiche all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008
che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del
lavoro.
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni,
condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che si è espresso con nota prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022, con
specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano
datori di lavoro, dirigenti e preposti.
Con successiva nota saranno fornite indicazioni in relazione alle
ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 non affrontate in questa sede.
SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI: DATORE DI LAVORO
Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37,
secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata
e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto
dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto
destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale,
unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto
da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro
il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in
materia di formazione, in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle
modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di
apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di
aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle
modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento
della prestazione lavorativa”.
Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato
alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione
del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non
soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi
della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi
di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato
il predetto accordo.
DIRIGENTI E PREPOSTI
Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a
carico dei dirigenti e dei preposti va anzitutto ricordato che la precedente
formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro
carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore
di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I
contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione”.
In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede,
anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo
di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina
alla Conferenza.
Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto,
il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l'adeguatezza e la
specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai
sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte
interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza
almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione
dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.
A fronte di tale nuovo quadro normativo occorre dunque formulare
alcune osservazioni.
La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli
obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che
prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto
dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa
venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno
pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221
del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del
primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è
stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto
di quanto già previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 già citato, occorre inoltre
specificare quanto segue.
I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del
preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e
periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai
contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede
di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7
dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al
comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo
periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in
Conferenza.
Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione
alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del
resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi
in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi
alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21
dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”).
OBBLIGHI FORMATIVI E PRESCRIZIONE
Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di
lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.
Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi
comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in
presenza con cadenza almeno biennale), non potranno elementi utili ai fini
della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n.
758/1994.
Obbligo di addestramento
Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n.
146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.
Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l'addestramento deve
avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in
tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova
pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento
consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di
lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono
essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di
addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto
concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro
informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte
successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre
2021.
Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.