In vista dell'entrata in vigore del DM del 02 settembre 2021, previsto per il 4 ottobre, sono state emanate delle indicazioni in merito
ai corsi di formazione rivolti sia agli aspiranti formatori antincendio che
agli addetti antincendio,
ASPIRANTI FORMATORI ANTINCENDIO
Organizzazione dei corsi
I corsi di formazione per gli aspiranti formatori verranno
organizzati dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica, dalla Direzione centrale per la formazione o dalle Direzioni
interregionali e regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile che individueranno i docenti e nomineranno un
responsabile tecnico organizzativo.
Il corso di tipo C (relativo alla formazione per la parte pratica),
essendo un segmento specifico, non permette la frequenza parziale del
corso completo di tipo A mentre l’iscrizione negli elenchi del
Ministero dell’interno permette di svolgere esclusivamente la formazione
teorica agli addetti antincendio quindi ,per essere abilitati anche per la
parte pratica, bisognerà frequentare il solo modulo 10 e la relativa prova
di esame.
Moduli formativi
I programmi dei corsi di formazione di tipo A - B - C per
docenti degli addetti antincendio sono riportati nell’allegato V al
D.M. 2/9/2021 e, in particolare, nella tabella 5.1 con
l’indicazione dei moduli previsti, degli argomenti e della durata di ciascun
argomento.
Gli argomenti teorici sono contenuti nei primi 8 moduli (da
1 a 8) e sono suddivisi evidenziando in particolare:
• i principali riferimenti normativi cogenti ed eventualmente la normativa
volontaria che trova immediato riferimento nella norma cogente;
• le definizioni principali di prevenzione incendi specifiche per
l’argomento trattato;
• le finalità delle misure di prevenzione e protezione adottate;
• i criteri generali di dimensionamento e/o di progettazione;
• le modalità realizzative e le peculiarità dei sistemi;
• le esigenze di manutenzione e di controllo periodico;
• l’analisi di eventuali casi pratici.
Il modulo 9, presente in tutti i percorsi
formativi, rappresenta un elemento di congiunzione tra la parte teorica e
quella applicativa riguardante la gestione delle emergenze.
Infatti verranno trattati i seguenti concetti fondamentali:
• piano di emergenza e piano di evacuazione
• il ruolo degli addetti antincendio
• parte sperimentale pratica di applicazione del piano di emergenza e del
piano di evacuazione.
Il modulo 10 (per corsi di tipo A e C) servirà ad acquisire
le conoscenze delle procedure di utilizzo dei presidi antincendio
(estintori e reti idranti), dei DPI per le vie respiratorie e la
relativa capacità didattica di insegnamento.
La formazione relativa ai presidi antincendio verrà articolata in 3 parti:
• illustrazione di caratteristiche e modalità di utilizzo;
• prove pratiche di utilizzo;
• prove pratiche di insegnamento dell’utilizzo
Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di
formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone
opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono
esposte, nel rispetto delle seguenti indicazioni minime:
• tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione
degli occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno
UNI EN 388) e calzature antinfortunistiche, portati dall’aspirante formatore;
• qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere
garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico,
attraverso opportune procedure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI
specifici.
Prove d’esame
Presso ciascuna Direzione verrà istituito un registro dei verbali di
accertamento sul quale, per ciascun candidato, saranno riportati l’esito della
prova scritta e della prova pratica, ove prevista, e gli argomenti della prova
orale, nonché il giudizio finale della Commissione e le relative firme
dell'esaminando e dei membri della Commissione esaminatrice.
Attestazione dei requisiti dei formatori antincendio ed
il relativo aggiornamento
Per tutti i formatori, di tipo A - B - C, il possesso dei
requisiti richiesti all'art. 6 (esperienza come docente antincendio
di almeno 90 ore , iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno,
personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ecc.) dovrà essere di volta in volta documentato dal docente al datore
di lavoro presso cui deve svolgere il corso per addetti antincendio.
Inoltre è in corso di valutazione la predisposizione di una piattaforma
informatica che consentirà ai docenti in possesso dei requisiti previsti, a
seguito di autenticazione con SPID, di registrare ed aggiornare i propri dati,
che saranno così a disposizione dell’organo di vigilanza come richiesto
dall’art. 6 comma 7.
Nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio
dell’attestato di formatore o dalla data di entrata in vigore del decreto,
i docenti dovranno frequentare obbligatoriamente corsi di aggiornamento,
riguardanti argomenti del corso di formazione iniziale, ovvero
approfondimenti legati all’evoluzione della normativa e della tecnologia,
erogati dalle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. o da altri
soggetti, pubblici o privati, dimostrando il mantenimento della
qualifica, analogamente ai requisiti di base.
TIPO A (sia parte teorica che parte pratica)
FORMAZIONE BASE --> 60 ore
AGGIORNAMENTO --> durata di almeno 16
ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica
TIPO B (solo parte teorica)
FORMAZIONE BASE --> 48 ore,
costituito dai primi 9 moduli
AGGIORNAMENTO --> durata di almeno 12
ore
TIPO C (solo parte pratica)
FORMAZIONE BASE --> 28 ore
AGGIORNAMENTO --> durata di almeno 8
ore, di cui 4 ore della parte pratica
N.B. Il corso di tipo C costituisce un segmento
formativo specifico per gli aspiranti docenti della sola parte pratica e non è
consentita la frequenza parziale del corso completo di 60 ore.
ADDETTI ANTINCENDIO
Designazione ed abilitazione degli addetti antincendio
La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le regole
tecniche di prevenzione incendi non definiscono in generale il numero di
addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in una
azienda. Però, nell'allegato II in cui viene affrontata la gestione
della sicurezza antincendio in emergenza, viene riportato che "il
numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve
essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze
ordinariamente prevedibili."
I luoghi di lavoro per i quali è obbligatorio che gli
addetti antincendio conseguano l’abilitazione tecnica, sono indicati nell’allegato
IV e non sono strettamente correlati alla classificazione prevista
dall’allegato III per la formazione; pertanto, alcune tipologie di luoghi
di lavoro, sebbene inserite nei corsi di tipo 2-FOR, hanno l’obbligo di
abilitazione.
Formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio
Il datore di lavoro, sulla base della specifica valutazione del rischio di
incendio e delle indicazioni dell’allegato III, individuerà il percorso
formativo degli addetti antincendio:
ATTIVITA' DI LIVELLO 1 (1 FOR) --> 4 ORE ( introdotta la
formazione pratica di 2 ore, limitatamente all’uso degli estintori
portatili, preferibilmente ad acqua.)
ATTIVITA' DI LIVELLO 2 (2 FOR) --> 8 ORE ( 3 ore di
esercitazione pratica - uso di estintore, preferibilmente ad
acqua, di Idranti a cassetta UNI45 e Naspi)
ATTIVITA' DI LIVELLO 3 (3 FOR) --> 16 ORE ( 4 ore
di esercitazione pratica - uso di estintore, preferibilmente
ad acqua, di Idranti a cassetta UNI45, Naspi e conoscenza dei DPI
delle vie respiratorie)
Inoltre, è fatta salva la validità dei corsi e degli esami svolti secondo la
precedente normativa (allegato IX del D.M. 10 marzo 1998) se sono stati svolti entro
sei mesi (dal 4 aprile in poi).
Ogni tipologia di corso è un segmento formativo unitario,
escludendo la possibilità di frequenza parziale di un corso di livello
superiore, e dovrà essere svolto, completando le ore minime previste, senza
assenze neanche parziali.
Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire
sempre entro cinque anni dalla data di svolgimento
dell'ultima attività di formazione o aggiornamento mentre se
sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime
attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato
con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi
dall'entrata in vigore del decreto (entro il 4 ottobre 2023). 1998).
Eventuali argomenti introdotti nei programmi del D.M. 2/9/2021, non presenti in
precedenza, potranno essere trattati, su richiesta del datore di
lavoro, in fase di aggiornamento.
ATTIVITA' DI LIVELLO 1 (1-AGG) --> 2
ORE (solo ore di esercitazione pratica)
ATTIVITA' DI LIVELLO 2 (2-AGG) -->
5 ORE (2 ore di teoria e 3 ore di esercitazione pratica)
ATTIVITA' DI LIVELLO 3 (3-AGG) -->
8 ORE (5 ore di teoria e 3 ore di esercitazione pratica)
Indicazioni applicative del DM 2 Settembre 2021.pdf
FONTE: Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile