23 Settembre 2022


L’INAIL ha reso disponibile il modello OT23 riguardante lo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2022, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. La domanda di riduzione potrà essere inoltrata telematicamente entro il 28 febbraio 2023.

Nel modulo di domanda l’Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio richiesto. Gli interventi sono articolati in 5 sezioni e sono distinti in:

1) interventi di carattere generale (A);

2) interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B);

3) interventi di carattere trasversali (C);

4) interventi di carattere settoriali generali (D);

5) interventi di carattere settoriali (E).

Di seguito le novità da segnalare per l'anno 2023:

- punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali),  rispetto al punteggio di 50  del  2022;

- riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e  trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che  sostituiscono macchine obsolete con obbligo di rottamazione;

- riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasing ;

- riformulazione dell’intervento B1 prevedendo per i veicoli  aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e  per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica  può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, 

- riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di  rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di  miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere  attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;

- inserimento dell’intervento E-191;

- riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);

- modifica dell’intervento F-3  che ora  richiede l’attuazione di almeno due delle  misure di protezione per i dipendenti dal rischio di rapine tra quelle elencate.



Fonte: INAIL