
Il Ministero del Lavoro, di
concerto con il Ministro della Salute, ha emanato il Decreto del 9 agosto 2022, in attuazione dell’articolo 129, comma 4 del D.lgs.
n°101/2020, che disciplina i requisiti di iscrizione
all’elenco degli esperti di radioprotezione, i contenuti e le
modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale.
I titoli di studio e professionali richiesti per l'esame di
abilitazione sono:
- Primo
grado
1. Almeno una laurea triennale in fisica, chimica, chimica industriale o ingegneria
2. Almeno un master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti e un tirocinio di almeno 20 giorni relativo a sorgenti di primo grado - Secondo
grado
1. Laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, in chimica, chimica industriale o ingegneria
2. Master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica e un tirocinio di almeno 40 giorni relativo a sorgenti di second o grado - Terzo
grado
1. Laurea vecchio ordinamento o magistrale in fisica, in chimica, chimica industriale o ingegneria
2. Master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti (comprendente un tirocinio di almeno 80 giorni relativo a sorgenti di terzo grado) - Terzo
grado sanitario
1. Laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, in chimica, chimica industriale o ingegneria
2. Master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica e un tirocinio di almeno 60 giorni relativo a sorgenti di terzo grado sanitario
I contenuti degli esami di abilitazione sono indicati agli
articoli 9,10,11,12 e verranno svolti a Roma con cadenza annuale.
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituita la
commissione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione. I
componenti, nominati con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, durano in carica 5 anni e per ogni
componente effettivo è nominato un supplente. Gli esperti di radioprotezione
devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale della durata
minima di 100 ore ogni 3 anni o corrispondenti crediti formativi
universitari e i relativi attestati verranno trasmessi al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali- Direzione generale per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. Le attività di docenza, svolte da esperti di
radioprotezione, valgono come aggiornamento professionale nella misura di 4
ore di aggiornamento per ogni ora di docenza.
Il decreto entra in vigore il 1°gennaio 2023 e
fino all'entrata in vigore dello stesso, si applicano i contenuti relativi
all'allegato XXI del D.lgs. n°101/2020.
FONTE: Ministero del Lavoro