Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 203 del 25 novembre 2022 recante le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 101 del 2020 in materia di protezione contro i pericoli da esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Il documento contiene numerose correzioni agli errori che
erano contenuti all’interno del D.Lgs n. 101 del 31 luglio 2020, suddivise in quindici Capi:
- titoli
II e III riguardanti le definizioni e le autorità competenti
- titolo
IV relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
- titolo
VI relativo al regime giuridico per importazione, produzione,
commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo
- titolo
VII relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i
rifiuti radioattivi
- titolo
X relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti
di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
- titolo
XI relativo all’esposizione dei lavoratori
- titolo
XII relativo all’esposizione della popolazione
- titolo XIII relativo alle esposizioni mediche
- titolo
XV relativo a particolari situazioni di esposizione esistente
- titolo
XVI relativo all’apparato sanzionatorio
- titolo
XVII relativo a disposizioni transitorie e finali
- Modifiche
agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
- Modifiche
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale
- Modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59,
relativo alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e
semplificazioni
- Disposizioni finali.
Da segnalare anche le modifiche al Testo Unico Ambientale,
inserendo nell’art. 29-sexies relativo all’autorizzazione integrata ambientale
il comma 8-bis “Per le pratiche assoggettate al decreto legislativo del 31
luglio 2020, n. 101, il Prefetto trasmette i provvedimenti adottati
all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale. Le relative prescrizioni sono espressamente riportate
nell’autorizzazione e ad esse sono armonizzate le condizioni ivi previste.”
Inoltre viene modificato l’articolo 3 del Decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo all’autorizzazione
unica ambientale, aggiungendo dopo la lettera g) le seguenti lettere:
« g -bis ) autorizzazione di cui all’articolo 26 del
decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
g -ter ) notifica di pratica di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.»