31 Gennaio 2023


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 203 del 25 novembre 2022 recante le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 101 del 2020 in materia di protezione contro i pericoli da esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il documento contiene numerose correzioni agli errori che erano contenuti all’interno del D.Lgs n. 101 del 31 luglio 2020, suddivise in quindici Capi:

  1. titoli II e III riguardanti le definizioni e le autorità competenti
  2. titolo IV relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
  3. titolo VI relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo
  4. titolo VII relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi
  5. titolo X relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
  6. titolo XI relativo all’esposizione dei lavoratori
  7. titolo XII relativo all’esposizione della popolazione
  8. titolo XIII relativo alle esposizioni mediche
  9. titolo XV relativo a particolari situazioni di esposizione esistente
  10. titolo XVI relativo all’apparato sanzionatorio
  11. titolo XVII relativo a disposizioni transitorie e finali
  12. Modifiche agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
  13. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale
  14. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazioni
  15. Disposizioni finali.

Da segnalare anche le modifiche al Testo Unico Ambientale, inserendo nell’art. 29-sexies relativo all’autorizzazione integrata ambientale il comma 8-bis “Per le pratiche assoggettate al decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, il Prefetto trasmette i provvedimenti adottati all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Le relative prescrizioni sono espressamente riportate nell’autorizzazione e ad esse sono armonizzate le condizioni ivi previste.”

Inoltre viene modificato l’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo all’autorizzazione unica ambientale, aggiungendo dopo la lettera g) le seguenti lettere:

« g -bis ) autorizzazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

g -ter ) notifica di pratica di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.»


Fonte: GAZZETTA UFFICIALE