Con l’accordo del 7 dicembre 2022, sottoscritto da tutte le parti sociali del settore edile, sono state definite la procedura di avviso per la verifica della congruità della manodopera impiegata nei cantieri edili e la procedura per il rilascio del DURC di congruità per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 e la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1 novembre 2021.
Il Durc di congruità dell'incidenza della manodopera è stato introdotto dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76 del 16 luglio 2020) e si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, eseguito da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
Il DURC viene rilasciato dalla cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su richiesta dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, oppure del committente, entro dieci giorni dalla richiesta.
Procedura_informativa_congruita.pdf
FONTE: Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili