
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2023, n. 52, il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2023, con le modifiche all’allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante l’ “approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/ GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto”.
La Regola Tecnica di prevenzione incendi si applica agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto sia di impianti di nuova realizzazione sia di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
Restano quindi esclusi esclusigli impianti fissi di distribuzione carburante che dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco.
Le modifiche al decreto:
1) al punto 22.2.1, la sostituzione della lettera f): « f)
fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del
Codice della strada e dalle correlate disposizioni del regolamento di
esecuzione ed attuazione, ai fini della prevenzione incendi devono, altresì,
essere osservate le distanze di sicurezza esterne minime di cui alle lettere a)
e b) , misurate in direzione ortogonale all’asse autostradale, rispetto al
ciglio interno della cunetta della banchina;».
2) al punto 22.2.1, la sostituzione della lettera g): « g)
fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del
Codice della strada e dalle correlate disposizioni del regolamento di
esecuzione ed attuazione, ai fini della prevenzione incendi deve essere
osservata in tutti i casi una distanza di sicurezza esterna minima di almeno 15
m degli elementi dell’impianto di rifornimento di cui alle lettere a) e b) ,
misurata in direzione ortogonale all’asse stradale, rispetto al ciglio interno
della cunetta della banchina;».
Il punto 26.1 “Disposizioni generali” viene così sostituito:
«In prossimità dell’apparecchio di distribuzione asservito ad un sistema
self-service, ad una distanza non inferiore alla lunghezza della tubazione
flessibile rispetto al punto di attacco di quest’ultimo sull’apparecchio di
distribuzione ed in una posizione che consenta la piena visione della
connessione di rifornimento, deve essere installato un dispositivo ad
azionamento manuale, tale che il rifornimento possa iniziare e continuare solo
quando questo dispositivo sia azionato in modo continuo o in modo intermittente
ad intervalli non superiori a 60 secondi. Il rilascio del dispositivo determina
il blocco dell’erogazione. Ferme restando le condizioni di piena visibilità
sulle operazioni da attuare, il dispositivo, di cui al presente punto, può
essere collocato ad una distanza inferiore alla lunghezza della tubazione
flessibile, a condizione che sia presente un sistema di protezione
dell’operatore da eventuali perdite di prodotto in fase liquida.».
FONTE: Gazzetta Ufficiale