
Con
La circolare n. 23 del 1° giugno 2023 l’INAIL fornisce chiarimenti sugli
infortuni accaduti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che siano loro
aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo.
I
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono figure fondamentali del
sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro previsto dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ne regolamenta ruolo e funzioni agli
articoli da 47 a 52.
La
posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro, ai
sensi degli articoli 19 e seguenti delle vigenti modalità di applicazione delle
tariffe dei premi. Quanto sopra anche nel caso che l’evento lesivo accada al
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale in una delle
aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza per le
quali esercita le sue attribuzioni, oppure accada al Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di sito produttivo nell’ambito del medesimo sito.
Tenuto conto dell’interesse dei datori di lavoro alla effettiva e piena
operatività del sistema di gestione della prevenzione in tutti i luoghi di
lavoro non sussistono ragioni per ipotizzare l’esclusione degli eventi lesivi
in discorso dall’andamento infortunistico aziendale, peraltro non prevista da
alcuna disposizione.
Gli
eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS),
aziendali o di unità produttiva, territoriali (RLST) e di sito produttivo
(RLSSP) di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, che occorrono agli stessi
nell’esercizio delle loro funzioni o ad esse strumentalmente collegati, sono
da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono
compresi nella tutela assicurativa Inail.
Gli eventi lesivi eventualmente occorsi ai già menzionati rappresentanti dei
lavoratori sono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per
andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è
titolare il datore di lavoro, ai sensi degli articoli 19 e seguenti delle
vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi, approvate con il
decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
Per maggiori informazioni, consultare la circolare.