05 Maggio 2023


DECRETO LAVORO 2023: le modifiche al Testo Unico di Salute e Sicurezza

Nel Consiglio dei Ministri organizzato durante la giornata dei Lavoratori è stato approvato il DECRETO LAVORO, pubblicato in Gazzetta come DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 –  Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. (GU Serie Generale n.103 del 04-05-2023).

Il Decreto Lavoro, che è in vigore dal 5 maggio 2023 in attesa della successiva conversione in legge, ha introdotto alcune sostanziali modifiche al Testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro che di seguito andremo ad approfondire (Capo II).

  • DECRETO LAVORO, tutte le modifiche al Testo Unico di Salute e Sicurezza

o   Nomina del Medico competente – cosa prevede il DL Lavoro

o   Imprese familiari e lavoratori autonomi

o   Obblighi del medico competente

o   Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

o   ATTREZZATURE di lavoro e obblighi del datore di lavoro

o   ATTREZZATURE – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

o   ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento

o   SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

DECRETO LAVORO, TUTTE LE MODIFICHE AL TESTO UNICO DI SALUTE E SICUREZZA

Entriamo nel dettaglio delle modifiche introdotte dal DL 48/2023, in riferimento agli articoli riguardanti il TUS:

  • Art. 18, comma 1, lettera a);
    OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE – nomina del Medico competente
  • Art. 21, comma 1, lettera a)
     DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE E LAVORATORI AUTONOMI;
  • Art. 25, comma 1 (nuova lettera e-bis)
    OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE;
  • Art. 37, comma 2 (nuova lettera b-bis)
    FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI;
  • Art. 71, sostituito il comma 12;
    ATTREZZATURE -OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO – (Titolo III)
  • Art. 72, comma 2;
    ATTREZZATURE – obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (Titolo III)
  • Art. 73 (aggiunto il comma 4-bis);
    ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento (Titolo III)
  • Art. 87, comma 2 (aggiunto il richiamo all’art.73 comma 4)
    SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

SINTESI

  • Istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.
  • Disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
  • Modifiche del Testo Unico di Sicurezza:
    • obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi
    • l’estensione ai collaboratori lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
    • l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

 

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE – COSA PREVEDE IL DL LAVORO

Il datore di lavoro (e i dirigenti) provvedono a:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

Stante la modifica i datori di lavoro dovranno nominare il Medico Competente che si occuperà della sorveglianza sanitaria non solo nei casi espressamente previsti dall’art. 41 del D.Lgs.81/2008 bensì anche se riveniente dalla valutazione dei rischi.

IMPRESE FAMILIARI E LAVORATORI AUTONOMI

Il DL 48/2023 modifica l’articolo 21, comma 1, lettera a)

I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;

Lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare, così come i soci delle società semplici agricole sono dunque chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI) con riferimento all’art. 112 – Idoneità delle opere provvisionali.

La suddetta modifica impone il rispetto delle norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere (ponteggi in primis). L’utilizzo da parte dei lavoratori autonomi di opere provvisionali idonee e conformi alle disposizioni di legge costituiscono oggetto di valutazione da parte del committente ai fini della verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il DL 48/2023 inserisce la lettera e-bis) e la lettera n-bis all’articolo 25, comma 1 circa gli obblighi del medico competente

Il medico competente:

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»

Il nuovo comma introduce l’obbligo in capo al Medico Competente di richiedere, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente Datore di Lavoro, cui riferirsi ai fini del rilascio del parere di idoneità.

Alla cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere consegnata al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio. La mancata consegna della cartella sanitaria da parte del medico Competente è sanzionata con l’arresto fino a un mese o ammenda.

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

Sarà cura del medico Competente individuare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni e comunicare formalmente (es. a mezzo PEC) il nominativo al Datore di Lavoro.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Il DL 48/2023 inserisce la lettera b-bis all’articolo 37 comma 2 in materia di formazione dei lavoratori e RLS

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

L’articolo 37 comma 2 era stato modificato con il Decreto Fiscale del Governo Draghi, che annunciava l’emanazione di un nuovo Accordo per la Formazione entro il 30 giugno 2022 di cui siamo ancora in attesa….

Tale Accordo oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (durata, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) a carico del Datore di Lavoro, ha l’obiettivo di individuare le modalità di verifica dell’apprendimento finale e di efficacia della formazione ricevuta durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Non ultimo, viene rinviata alla Conferenza permanente Stato-Regioni, la definizione delle procedure di monitoraggio dell’applicazione di tali accordi ed il rispetto della normativa di riferimento da parte dei soggetti formatori e dei discenti.

ATTREZZATURE DI LAVORO E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Sostituito il comma 12 dell’art. 71 che definisce gli obblighi del datore di lavoro rispetto all’apprestamento delle attrezzature di lavoro per i quali è richiesta una specifica abilitazione.

Il vecchio comma 12 prevedeva:

12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Il nuovo comma 12 prevede

12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

Eliminato il precedente richiamo alla possibilità per ASL e ISPESL (ora INAIL) di avvalersi dei soggetti pubblici e privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (regolate al comma 11 del medesimo art.71)

ATTREZZATURE – OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO

Il DL 48/2023 sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’art.72

Il vecchio comma 2 prevedeva

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Il nuovo comma 2 prevede

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.

Qualsiasi soggetto che prenda a noleggio o in concessione in uso (es. privato) dovrà fornire al noleggiatore o concedente una dichiarazione attestante l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti che andranno ad utilizzare le suddette attrezzature.

ATTREZZATURE – INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Il DL 48/2023 aggiunge il comma 4-Bis all’articolo 73 che riporta gli obblighi del datore di lavoro in materia di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7), aggiungendo un nuovo obbligo per il datore di lavoro:

«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

Viene quindi esteso l’obbligo formazione, informazione ed addestramento all’uso di tali attrezzature anche al Datore di Lavoro.        
Sino ad oggi tale aspetto era Un passo che va nella stessa direzione annunciata nel prossimo Accordo per la Formazione (da emanarsi in futuro) che avrebbe previsto un obbligo di formazione in materia di sicurezza anche per il datore di lavoro (al momento vige solo per quello che svolge la qualifica di RSPP)

SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE, DEL NOLEGGIATORE E DEL CONCEDENTE IN USO

Siamo sempre nel Titolo III: il DL 48/2023 aggiunge un trafiletto all’art. 87, comma 2, lettera c), in materia di sanzioni per datori e altri soggetti in materia di attrezzature

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:

….c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;

In caso di mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 71 in materia di attrezzature il Decreto Lavoro aggiunge il richiamo al nuovo comma 4-bis che impone l’obbligo di formazione e addestramento anche in capo al Datore di Lavoro che utilizzi attrezzature per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori.