
DECRETO LAVORO
2023: le modifiche al Testo Unico di Salute e Sicurezza
Nel Consiglio dei
Ministri organizzato durante la giornata dei Lavoratori è stato approvato il
DECRETO LAVORO, pubblicato in Gazzetta come DECRETO-LEGGE 4
maggio 2023, n. 48 – Misure urgenti per l’inclusione sociale
e l’accesso al mondo del lavoro. (GU Serie Generale n.103 del 04-05-2023).
Il Decreto Lavoro, che è in
vigore dal 5 maggio 2023 in attesa della successiva conversione in legge, ha
introdotto alcune sostanziali modifiche al Testo unico di Salute e Sicurezza
sul Lavoro che di seguito andremo ad approfondire (Capo II).
- DECRETO LAVORO, tutte le
modifiche al Testo Unico di Salute e Sicurezza
o
Nomina del Medico competente – cosa prevede il DL Lavoro
o
Imprese familiari e lavoratori autonomi
o
Obblighi del medico competente
o
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
o
ATTREZZATURE di lavoro e obblighi del datore di lavoro
o
ATTREZZATURE – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
o
ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento
o
SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e
del concedente in uso
DECRETO LAVORO,
TUTTE LE MODIFICHE AL TESTO UNICO DI SALUTE E SICUREZZA
Entriamo nel
dettaglio delle modifiche introdotte dal DL 48/2023, in riferimento agli
articoli riguardanti il TUS:
- Art. 18, comma 1, lettera a);
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE – nomina del Medico competente - Art. 21, comma 1, lettera
a)
DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE E LAVORATORI AUTONOMI; - Art. 25, comma 1 (nuova lettera
e-bis)
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE; - Art. 37, comma 2 (nuova lettera
b-bis)
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI; - Art. 71, sostituito il comma
12;
ATTREZZATURE -OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO – (Titolo III) - Art. 72, comma 2;
ATTREZZATURE – obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (Titolo III) - Art. 73 (aggiunto il comma
4-bis);
ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento (Titolo III) - Art. 87, comma 2 (aggiunto il
richiamo all’art.73 comma 4)
SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
SINTESI
- Istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di
infortuni in occasione delle attività formative.
- Disposizioni in materia di condivisione dei dati per il
rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella
Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Modifiche del Testo Unico di Sicurezza:
- obbligo per i datori di lavoro di nominare il
medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi
- l’estensione ai collaboratori lavoratori
autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
- l’obbligo di formazione specifica in capo al
datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro
per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di
inosservanza.
NOMINA DEL MEDICO
COMPETENTE – COSA PREVEDE IL DL LAVORO
Il datore di
lavoro (e i dirigenti) provvedono a:
a) nominare il medico
competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti
dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei
rischi di cui all’articolo 28.
Stante la
modifica i datori di lavoro dovranno nominare il Medico Competente che si
occuperà della sorveglianza sanitaria non solo nei casi espressamente previsti
dall’art. 41 del D.Lgs.81/2008 bensì anche se riveniente dalla valutazione dei
rischi.
IMPRESE FAMILIARI
E LAVORATORI AUTONOMI
Il DL 48/2023
modifica l’articolo 21, comma 1, lettera a)
I componenti
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i
lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222
del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
devono:
a) utilizzare attrezzature di
lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee
opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;
Lavoratori
autonomi e componenti dell’impresa familiare, così come i soci delle società
semplici agricole sono dunque chiamati al rispetto delle norme del Titolo
IV (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI) con riferimento all’art. 112 –
Idoneità delle opere provvisionali.
La suddetta
modifica impone il rispetto delle norme sulle opere provvisionali previste dal
Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano
tali opere (ponteggi in primis). L’utilizzo da parte dei lavoratori autonomi di
opere provvisionali idonee e conformi alle disposizioni di legge costituiscono
oggetto di valutazione da parte del committente ai fini della verifica di
idoneità tecnico-professionale prevista dall’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs.
n. 81/2008.
OBBLIGHI DEL
MEDICO COMPETENTE
Il DL 48/2023
inserisce la lettera e-bis) e la lettera n-bis all’articolo 25, comma 1 circa
gli obblighi del medico competente
Il medico
competente:
…
e-bis) in
occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella
sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo
contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»
Il nuovo comma
introduce l’obbligo in capo al Medico Competente di richiedere, in occasione
delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente
Datore di Lavoro, cui riferirsi ai fini del rilascio del parere di idoneità.
Alla cessazione
del rapporto di lavoro dovrà essere consegnata al lavoratore la cartella sanitaria
e di rischio. La mancata consegna della cartella sanitaria da parte del medico
Competente è sanzionata con l’arresto fino a un mese o ammenda.
…
n-bis) in caso di impedimento
per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il
nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38,
per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo
temporale specificato.»;
Sarà cura del
medico Competente individuare un sostituto in caso di impedimento grave e per
motivate ragioni e comunicare formalmente (es. a mezzo PEC) il nominativo al
Datore di Lavoro.
FORMAZIONE DEI
LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
Il DL 48/2023
inserisce la lettera b-bis all’articolo 37 comma 2 in materia di formazione dei
lavoratori e RLS
La durata, i
contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti
mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa
consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede
all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi
del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a)
l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della
formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b)
l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento
obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento
obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle
verifiche di efficacia della formazione durante lo
svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio
dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo
sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da
parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti
destinatari della stessa.»;
L’articolo 37
comma 2 era stato modificato con il Decreto Fiscale del Governo Draghi,
che annunciava l’emanazione di un nuovo Accordo per la Formazione entro il 30
giugno 2022 di cui siamo ancora in attesa….
Tale Accordo
oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (durata, verifica finale
e verifiche di efficacia della formazione) a carico del Datore di Lavoro, ha
l’obiettivo di individuare le modalità di verifica dell’apprendimento finale e
di efficacia della formazione ricevuta durante lo svolgimento della prestazione
lavorativa.
Non ultimo, viene
rinviata alla Conferenza permanente Stato-Regioni, la definizione delle
procedure di monitoraggio dell’applicazione di tali accordi ed il rispetto della
normativa di riferimento da parte dei soggetti formatori e dei discenti.
ATTREZZATURE DI
LAVORO E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Sostituito il
comma 12 dell’art. 71 che definisce gli obblighi del datore di lavoro rispetto all’apprestamento
delle attrezzature di lavoro per i quali è richiesta una specifica abilitazione.
Il vecchio comma
12 prevedeva:
12. Per
l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono
avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati
abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e
rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
Il nuovo comma 12
prevede
12. I soggetti privati
abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e
rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di
vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;
Eliminato il
precedente richiamo alla possibilità per ASL e ISPESL (ora INAIL) di avvalersi
dei soggetti pubblici e privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
(regolate al comma 11 del medesimo art.71)
ATTREZZATURE –
OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO
Il DL 48/2023
sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’art.72
Il vecchio comma
2 prevedeva
2. Chiunque
noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al
momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione,
manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare
agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione
dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti
l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali
devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e,
ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in
possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
Il nuovo comma 2
prevede
2. Chiunque noleggi o conceda
in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione,
attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini
di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la
durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione
autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o
in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta
formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle
disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
Qualsiasi
soggetto che prenda a noleggio o in concessione in uso (es. privato) dovrà
fornire al noleggiatore o concedente una dichiarazione attestante l’avvenuta formazione
e addestramento specifico dei soggetti che andranno ad utilizzare le suddette
attrezzature.
ATTREZZATURE –
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Il DL 48/2023
aggiunge il comma 4-Bis all’articolo 73 che riporta gli obblighi del datore di
lavoro in materia di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7), aggiungendo un nuovo
obbligo per il datore di lavoro:
«4-bis. Il datore di lavoro
che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui
all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio
addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in
modo idoneo e sicuro.»;
Viene quindi
esteso l’obbligo formazione, informazione ed addestramento all’uso di tali
attrezzature anche al Datore di Lavoro.
Sino ad oggi tale aspetto era Un passo che va nella stessa direzione annunciata
nel prossimo Accordo per la Formazione (da emanarsi in futuro) che avrebbe
previsto un obbligo di formazione in materia di sicurezza anche per il datore
di lavoro (al momento vige solo per quello che svolge la qualifica di RSPP)
SANZIONI A CARICO
DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE, DEL NOLEGGIATORE E DEL CONCEDENTE IN USO
Siamo sempre nel
Titolo III: il DL 48/2023 aggiunge un trafiletto all’art. 87, comma 2, lettera
c), in materia di sanzioni per datori e altri soggetti in materia di
attrezzature
Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o
con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:
….c) dell’articolo 71, commi
1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;
In caso di
mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 71 in materia di attrezzature
il Decreto Lavoro aggiunge il richiamo al nuovo comma 4-bis che impone
l’obbligo di formazione e addestramento anche in capo al Datore di Lavoro che
utilizzi attrezzature per le quali è richiesta specifica abilitazione degli
operatori.