La sentenza 154/1/2024 della Cgt Friuli Venezia Giulia
ha stabilito che le attività di bed and breakfast e affittacamere - svolte in
modalità saltuaria che fanno leva sull’organizzazione familiare e si attengono
alla disciplina regionale in materia - vanno considerate a carattere
occasionale. Di conseguenza non potrà esserci alcuna contestazione di
attività d’impresa da parte del Fisco.
Cosa significa attività occasionale
Ma come si è arrivati alla sentenza in oggetto?
La questione è stata sollevata in primo grado da due coniugi, proprietari di bed and
breakfast e affittacamere contro gli avvisi di accertamento emessi
dall’amministrazione finanziaria.
Il giudizio – che ha visto i coniugi vittoriosi, è stato poi confermato dalla
Corte di Giustizia Tributaria con la sentenza 154/1/2024.
La questione ruotava intorno al requisito dell’occasionalità dell’attività
svolta. Secondo il Fisco sussisteva il requisito dell’imprenditorialità,
pertanto l’attività svolta doveva essere caratterizzata dall’apertura della
partita Iva e dal rispetto delle norme contabili-fiscali di riferimento.
Secondo il primo grado di giustizia, con una decisione poi confermata in
secondo grado, è da considerarsi corretto l’operato dei contribuenti, dal
momento che l’attività svolta così com’era strutturata risulta «priva dei
requisiti tipici dell’attività di impresa, ossia l’organizzazione e la
professionalità».
La Corte, sottolineava, inoltre come la decisione fosse in linea sia con la legge
regionale 2 del 16 gennaio 2002 sui bed and breakfast e sugli affittacamere sia
con il regolamento del Comune in cui avevano sede i servizi offerti, che disciplinano
«l’attività di B&B svolta da coloro i quali, nell’ambito della propria
abitazione, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di
tre camere e con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per
periodo ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione
familiare».
Il requisito dell’organizzazione familiare
La Cgt Friuli Venezia Giulia, si spinge oltre, citando un
precedente di Cassazione: l’ordinanza 32034/2019 la quale aveva affermato il
principio di diritto in materia di contributi previdenziali secondo cui «è
assente la professionalità nel caso di un bed & breakfast che si attiene
alle prescrizioni della legge regionale».
Nel caso sottoposto al vaglio, la documentazione prodotta e le argomentazioni
esposte dai coniugi dimostrano che le norme regionali sono state concretamente
applicate in relazione al numero di camere limitate, alle prestazioni svolte
avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare, al rispetto
della saltuarietà nell’esercizio perseguito con periodi di chiusura
obbligatoria nell’anno.