In data 23/09/2024 è stata pubblicata la Circolare n. 4 del INL riguardante la Patente a crediti.
E' possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024. Entro tale data si presume sia attivo il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e si dovrà presentare nuovamente la domanda per il rilascio della patente.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
REVOCA DELLA PATENTE
Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 “la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (es. mancata redazione DVR, assenza nomina e attestato RSPP), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”.
Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’ Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine all’ assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità.
ATTRIBUZIONE DEI CREDITI ULTERIORI
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 (trenta) crediti che possono essere incrementati fino alla
soglia massima di 100 (cento) crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.
La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica di cui ad oggi non si conoscono ancora le modalità.
Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”.
Sono attribuiti crediti (max 10) in base alla storicità dell’azienda secondo il seguente criterio:
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024. Entro tale data si presume sia attivo il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e si dovrà presentare nuovamente la domanda per il rilascio della patente.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
REVOCA DELLA PATENTE
Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 “la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (es. mancata redazione DVR, assenza nomina e attestato RSPP), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”.
Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’ Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine all’ assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità.
ATTRIBUZIONE DEI CREDITI ULTERIORI
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 (trenta) crediti che possono essere incrementati fino alla
soglia massima di 100 (cento) crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.
La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica di cui ad oggi non si conoscono ancora le modalità.
Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”.
Sono attribuiti crediti (max 10) in base alla storicità dell’azienda secondo il seguente criterio:
In assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti.
Sono previsti incrementi in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attribuiti sino a trenta 30 crediti (vedi Circolare allegata) oltre ad attività, investimenti o formazione per ulteriori 10 dieci crediti.
DECURTAZIONE DEI CREDITI
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008 (vedi Circolare allegata).
ESEMPIO DECURTAZIONE A SEGUITO DI VIOLAZIONE
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) -5 CREDITI
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS) -3 CREDITI
Omessi formazione e addestramento -2 CREDITI
Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Vi invitiamo a valutare il possesso dei requisiti iniziali prima di inoltrare l’autocertificazione a mezzo PEC
DECURTAZIONE DEI CREDITI
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008 (vedi Circolare allegata).
ESEMPIO DECURTAZIONE A SEGUITO DI VIOLAZIONE
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) -5 CREDITI
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS) -3 CREDITI
Omessi formazione e addestramento -2 CREDITI
Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Vi invitiamo a valutare il possesso dei requisiti iniziali prima di inoltrare l’autocertificazione a mezzo PEC
Il Presidente
Dott. Ing. Paolo Provino