Con la Circolare n. 17 del 19 novembre 2020, preannunciata a margine del tavolo svolto ieri
con le parti sociali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
provvede a esplicitare il dettato normativo in tema di tutela del lavoro dei
ciclo-fattorini (c.d. riders) delle piattaforme digitali.
Il testo pubblicato oggi ricorda, in primo luogo, il valore
innovativo delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.
81, da parte dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, con le quali si era per la
prima volta disciplinata l'attività lavorativa dei riders delle piattaforme
digitali, cogliendo lo stimolo lanciato dall'Unione Europea a dare una risposta
coordinata alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel
mercato del lavoro.
In particolare, la Legge 128/2019 attribuisce ai riders
tutele differenziate a seconda che la loro attività sia riconducibile alla
nozione generale di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata,
di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero a quella di lavoro autonomo
occasionale di cui all'art. 47-bis del medesimo decreto legislativo; fatta
salva, in ogni caso, la possibilità che l'attività sia invece riconducibile a
una prestazione di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 del Codice
Civile. Chiarito che le nozioni di "ciclo-fattorino" e di
"piattaforma digitale" sono riferibili sia alla fattispecie di
collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata sia di lavoro
autonomo occasionale in quanto dotate di valenza generale, la Circolare procede
nel delineare le due ipotesi.
Nel caso in cui i riders, per le concrete modalità
operative, lavorino in via continuativa e con attività prevalentemente
personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la
piattaforma, sarà applicabile la previsione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n.
81/2015, a prescindere dal fatto che l'etero-organizzazione si eserciti anche
con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Nello specifico, ricorrendone i
presupposti costitutivi, la norma garantisce l'applicazione della disciplina
del rapporto di lavoro subordinato, salvo che esistano accordi collettivi
nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento
economico e normativo.
Qualora, invece, i riders lavorino in assenza delle condizioni di
subordinazione e dei requisiti previsti dal citato art. 2, ma svolgano una
prestazione di carattere occasionale troverà applicazione il Capo V bis del
D.Lgs. n. 81/2015.
In merito al compenso, l'art. 47 quater, comma 1, demanda ai
contratti collettivi la facoltà di definirne la determinazione, secondo criteri
che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e
dell'organizzazione del committente. In mancanza di contratti collettivi, il
comma 2 stabilisce che i riders non possono essere retribuiti in base alle
consegne effettuate, ma che dovrà essere loro garantito un compenso minimo
orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi
nazionali di settori affini o equivalenti. In ogni caso, il comma 3 stabilisce
che deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il
lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche
sfavorevoli.
Nel dettaglio, la Circolare specifica che coerentemente con
la più recente giurisprudenza, i contratti collettivi abilitati a dettare una
disciplina prevalente rispetto a quella legale risultano essere - sia per
l'ipotesi di etero-organizzazione, sia per l'ipotesi di lavoro autonomo -
quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale: ciò al fine di contrastare forme di
competizione salariale al ribasso. Deve inoltre ritenersi che il criterio della
maggiore rappresentatività comparativa si determini necessariamente avuto
riguardo alle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del macro
settore produttivo del delivery, al cui interno, in ragione di particolari
esigenze produttive e organizzative, si avverte la necessità di prevedere
discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo dei lavoratori
in oggetto.
Il contratto collettivo nazionale concluso in assenza dei criteri indicati,
perché sottoscritto da organizzazioni sindacali di non accertata maggiore
rappresentatività comparativa nell'ambito categoriale di riferimento o da
un'unica organizzazione sindacale non maggioritaria in termini assoluti, non è
idoneo a derogare alla disciplina di legge, onde non produce l'effetto di
sostituzione di tale disciplina minima di tutela con quella pattizia nei
confronti dei lavoratori cui intende applicarsi, anche se iscritti
all'organizzazione stipulante.
La Circolare, infine, evidenzia come la normativa in vigore
riconosca ai riders autonomi una serie diritti e forme di tutela, quali il
diritto a ottenere la stipula di un contratto formale, a ricevere ogni
informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei
loro interessi e della loro sicurezza, l'estensione della disciplina
antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati in quanto
compatibile a tutela della libertà e dignità del lavoratore, il divieto di
esclusione dalla piattaforma ascrivibile alla mancata accettazione della
prestazione.
Fonte: Ministero del Lavoro