Si fa riferimento all’istanza di Interpello (clicca qui per scaricare il testo) presentata dall’
Associazione Assohandlers in merito alla possibilità che una società del
settore aeroportuale “handling” ottenga l’estensione della CIGS, già in corso
per i propri dipendenti, anche nei confronti dei lavoratori assunti dalla
stessa società in occasione dell’aggiudicazione di un appalto di servizio, in
applicazione della clausola sociale contenuta nel CCNL Trasporto aereo – parte
speciale Handlers.
In particolare, con l’interpello in esame si rappresenta che
il servizio di handling aeroportuale – diretto a fornire ai vettori aerei un
insieme di servizi di assistenza a terra – è oggetto di uno specifico
affidamento da parte dei singoli vettori a società specializzate. Queste
ultime, però, impiegano il personale di cui dispongono per lo svolgimento del
servizio in favore di tutti i propri vettori-clienti, in modo promiscuo.
Con la
conseguenza che in caso di cambio di appalto, ciò non consente di verificare
con certezza se i lavoratori assunti dalla società appaltatrice subentrante, in
applicazione della clausola sociale, siano stati impiegati con continuità, dal
precedente appaltatore, nelle attività di assistenza allo specifico vettore
committente. Tale peculiarità dell’handling aeroportuale – che comporta l’oggettiva
difficoltà di individuare la continuità nello svolgimento da parte dei
lavoratori della specifica attività appaltata da un determinato committente –
potrebbe determinare ricadute negative sulla possibilità di utilizzo dei
trattamenti di integrazione salariale in favore dei lavoratori. Infatti, ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono
essere destinatari di tali trattamenti i lavoratori che, alla data della
relativa domanda di concessione, vantino un’anzianità di effettivo lavoro di
almeno novanta giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il
trattamento. Mentre il successivo comma 3 chiarisce che, per i lavoratori che
passano alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, l’anzianità si computa
“tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato
nell’attività appaltata.”
Con l’interpello in esame, pertanto, si chiede di
definire come si possa accertare il possesso del requisito dell’anzianità di
effettivo lavoro contenuto all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015,
con particolare riferimento al contesto organizzativo del settore aeroportuale.
Al riguardo, acquisiti i pareri della competente Direzione Generale degli
ammortizzatori sociali e della formazione e dell’Ufficio legislativo di questo
Ministero, si rappresenta quanto segue.
Nel caso di specie, per lo svolgimento del servizio di
handling in favore del medesimo vettore aereo nello stesso scalo aereoportuale
si sono succedute due società appaltatrici. E tuttavia, considerate le
peculiari caratteristiche di tali servizi, si può individuare un continuum
inscindibile tra l’attività precedentemente prestata dai lavoratori per
l’appaltatore uscente e quella prestata, successivamente, dai medesimi per
l’appaltatore subentrante. In tali ipotesi si può ritenere soddisfatto il
requisito dell’anzianità del lavoratore nell’attività appaltata, prendendo in
considerazione il mero impiego del lavoratore nella medesima attività (e unità
produttiva) oggetto dell’appalto, a prescindere dalla specifica azienda
committente per la quale l’attività di handling è stata espletata.
Pertanto, ai fini del rispetto del requisito di cui al comma
3 dell’articolo 1 del d.lgs. n. 148/2015, per il settore dell’handling
aeroportuale è sufficiente che il dipendente sia stato impiegato nella medesima
attività (e unità produttiva) oggetto dell’appalto, a prescindere dalla
specifica azienda committente per la quale tale attività è stata espletata e,
dunque, il possesso da parte del lavoratore interessato dello specifico
“know-how” maturato presso l’appaltatore uscente.
Una diversa interpretazione della disposizione, infatti, non terrebbe conto delle specifiche esigenze di questo settore produttivo, con la conseguenza di penalizzare ingiustificatamente i lavoratori occupati.
Fonte: MIN. LAVORO