15 Febbraio 2021


Con la circolare n. 6 dell’11 febbraio 2021 sono riepilogate le istruzioni emanate, nel corso degli anni, in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La circolare riassume quali sono i soggetti obbligati all’iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e ribadisce i concetti di nucleo familiare, ambito domestico e cura delle persone.

Nell’oggetto dell’assicurazione, l'INAIL chiarisce che sono esclusi gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale, gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico e gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari.

Vengono ricapitolate inoltre le modalità di iscrizione e pagamento del premio assicurativo, i requisiti per l’erogazione delle prestazioni, e si sofferma sulle caratteristiche delle singole prestazioni economiche (prestazione una tantum e in rendita diretta, assegno per assistenza personale e continuativa, rendita ai superstiti, assegno una tantum per infortunio mortale e fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro).

La circolare indica le modalità di presentazione della domanda, che deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla data di compilazione del certificato medico attestante la stabilizzazione dei postumi, precisando che l’assicurato deve utilizzare la specifica modulistica (mod. 500 - medico e mod. 500 - assicurato), allegata alla circolare, compilata in ogni parte sia dall’assicurato che dal medico certificatore.

Clicca qui per scaricare la circolare con le istruzioni operative.

FONTE: Inail