Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta di venerdì 31 marzo 2021, il Decreto Legge 31 Marzo 2021, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021
dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto
dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge
13 marzo 2021, n. 30.
In particolare, la proroga riguarda:
- l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona
arancione;
- l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso
di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti
e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro
della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento
giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.
Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia
assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento
in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia,
nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno
della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è
confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della
popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative
attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere
attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali.
Inoltre, il decreto:
- esclude la responsabilità penale del personale medico e
sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i
delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo
emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle
indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in
commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero
della salute relative;
- introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento
dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo
una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di
inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della
retribuzione);
- stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti
incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla
manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2
siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale,
non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre
strutture analoghe;
- proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di
giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme
sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e
reca modifiche al codice della giustizia contabile;
- proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le
procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili
(LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU)
(Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo
determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
- estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni
di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista
per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le
società sino al 31 luglio 2021;
- proroga dal 30 aprile al 15 giugno la scadenza entro la
quale il Presidente del Consiglio dei Ministri deve assegnare alle Regioni
interessate il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio
finanziario;
- dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo
lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate.
Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale
facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la
possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È
esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime
di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in
presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico;
- consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per
magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29
ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo
svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da
COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali
destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia
subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle
condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente
l’accesso ai locali adibiti alle prove.
Per il testo ufficiale del decreto clicca sul presente link
Fonte: Consiglio dei Ministri