Sulla Gazzetta ufficiale del 9 Aprile 2021, n. 85 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 29 marzo 2021
recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le
strutture sanitarie”.
NORME TECNICHE PER LE STRUTTURE SANITARIE
Con il decreto in argomento sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie che possono essere applicate:
- a strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di
posti letto maggiore di 25;
- a residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti
letto maggiore di 25;
- a strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di
diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a
500 m 2.
Le nuove norme tecniche si possono applicare alle precedenti
attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a
quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche
norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell’interno 18 settembre 2002.
MODIFICA DEL DECRETO 3 AGOSTO 2015
Con l’articolo 3 del provvedimento viene modificato il
decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 ed, in particolare la sezione V
dell’allegato 1 del decreto stesso è integrato con la sezione V «Regole
tecniche verticali», in cui è aggiunto il capitolo «V.11 – Strutture
sanitarie», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
sanitarie precedentemente meglio specificate.
FONTE: Gazzetta Ufficiale