08 Settembre 2021


L’Autorità ha ricevuto diversi quesiti, da parte di soggetti a vario titolo destinatari dei nuovi obblighi, introdotti dal decreto-legge n. 105 del 2021, in relazione all’uso delle certificazioni verdi in “zona bianca”. Ancorché qualificate come istanze di accesso civico “Foia” esse non riguardano, tuttavia, l’accesso ad informazioni detenute dall’Amministrazione, ma introducono quesiti interpretativi della disciplina vigente in materia di certificazioni verdi, alla luce delle innovazioni introdotte nel quadro normativo dal D.L. n. 105.

Tali istanze mirano, in particolare, a ottenere una pronuncia del Garante su questi obblighi e sulle implicazioni della loro, eventuale, inosservanza da parte dei rispettivi destinatari.

Le questioni sollevate dai quesiti sono di indubbio interesse generale, coinvolgendo il rapporto – oggi più che mai complesso e denso di implicazioni socio-economiche oltre che giuridiche – tra le esigenze di sanità pubblica sottese al contrasto della pandemia e i vari diritti fondamentali incisi dalle misure di prevenzione dei contagi, tra i quali appunto il diritto alla protezione dei dati personali, l’autodeterminazione in ordine alle scelte vaccinali, le libertà di circolazione e di iniziativa economica.

La disciplina interna delle certificazioni verdi si muove in questa prospettiva e, sotto il profilo della protezione dei dati, implica un trattamento legittimo nella misura in cui si inscriva nel perimetro delineato dalla normativa vigente. Essa è rappresentata, in particolare – per quanto concerne il tema oggetto dei quesiti – dal combinato disposto degli artt. 9 del D.L. n. 52 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87), 9-bis, introdotto nel corpo del D.L. n. 52 dall’art. 3 del D.L. n. 105 del 2021 e, per le misure attuative, 13 del DPCM 17 giugno 2021, richiamato dallo stesso art. 9-bis, c. 4, secondo periodo, del citato D.L. n. 52.

Il D.L. n. 105 del 2021 – oltre ad introdurre la previsione di uno specifico certificato per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale – amplia, con il citato art. 9-bis, l’ambito oggettivo di applicazione delle certificazioni verdi disciplinate, in via generale, dall’art. 9 del D.L. n. 52, estendendole anche, in zona bianca, ai luoghi e alle attività ivi specificamente indicate. Prescindendo, in questa sede, dall’esame della ragionevolezza dell’estensione dell’ambito applicativo delle certificazioni verdi nei termini progressivamente delineati dai DD.LL. nn. 105 e 111 del 2021 e dalle implicazioni di tale estensione sulla proporzionalità del corrispondente trattamento, si può intanto rilevare come esso sia legittimo nella misura in cui si limiti ai soli dati effettivamente indispensabili alla verifica della sussistenza del requisito soggettivo in esame (titolarità della certificazione da vaccino, tampone o guarigione), alle operazioni a tal fine necessarie e segua le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021, attuativo dell’art. 9 del D.L. n. 52 del 2021.

In tale complessiva cornice – già oggetto di analisi da parte del Garante, tanto in sede di audizione parlamento sul disegno di legge di conversione del D.L. n. 52, quanto di parere sul relativo DPCM attuativo – si inscrive il D.L. n. 105, che sotto questo limitato profilo non muta gli aspetti essenziali, anche sotto il profilo procedurale, del trattamento.

In particolare, come espressamente chiarisce l’art. 9-bis, c. 4, secondo periodo, del D.L. n. 52, introdotto dall’art.3 del D.L. n. 105, anche nelle nuove ipotesi di ostensione della certificazione verde, introdotte da quest’ultimo provvedimento, si applica la disciplina procedurale prevista dal DPCM 17 giugno 2021, attuativo dell’art. 9, c. 10, del D.L. n. 52, ai fini delle modalità di esecuzione della verifica delle certificazioni stesse. Tale disciplina procedurale comprende, del resto, oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde (in particolare mediante l’unica app consentita, ovvero quella sviluppata dal Ministero della salute “VerificaC-19”), anche il potere di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c. 4, del citato DPCM, da leggersi anche alla luce della recente circolare del Ministero dell’interno del 10 agosto u.s.. Tra le garanzie previste dal citato DPCM 17 giugno 2021 è, del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13, c. 5).

Dovrà invece essere oggetto di garanzie maggiori, sotto il profilo della protezione dati, la disciplina transitoria della certificazione, in forma cartacea, da rilasciare ai soggetti esenti dall’obbligo di ostensione del pass, che nel rispetto del principio di minimizzazione non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti la condizione sanitaria dell’interessato.

Il combinato disposto dei DD.LL. nn. 52 e 105 del 2021, nonché del citato DPCM 17 giugno 2021 delinea, pertanto e pur con il rilievo appena esposto, presupposti e limiti dei doveri di verifica delle certificazioni verdi sanciti in capo ai gestori delle strutture interessate. Il trattamento dei dati personali funzionale a tali adempimenti, se condotto conformemente alla disciplina su richiamata e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (e in primo luogo del principio di minimizzazione) non può, pertanto, comportare l’integrazione degli estremi di alcun illecito, né tantomeno l’irrogazione delle sanzioni paventate nelle note ricevute dal Garante.

Il trattamento in questione non necessita, peraltro, di autorizzazione da parte del Garante e va condotto, come già osservato, nel rispetto del complessivo quadro normativo su richiamato.

FONTE: Garante Privacy