Con la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 del Decreto
Ministeriale 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione,
realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai
sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, viene completato il quadro normativo relativo alla Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro.
DEFINITI I CRITERI DI CUI ALLA LETTERA A) PUNTI 1 E 2
Con il presente provvedimento sono definiti, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera
a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri
generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un
incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le
misure precauzionali di esercizio ed il decreto stesso si applica alle attività
che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono
nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Nell’articolo 3 vengono precisati i
seguenti punti:
1) le regole tecniche di prevenzione
incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio
della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano
applicabili.
2) per i luoghi di lavoro a basso
rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I al
decreto stesso, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
3) per i luoghi di lavoro non
ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed
esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del
Ministro dell’interno 3 agosto 2015;
4) per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.