09 Novembre 2021


È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto interministeriale 15 settembre 2021 con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito la riduzione spettante alle imprese artigiane che nel biennio precedente non hanno avuto infortuni.

La misura è pari al  7,38%  dell'importo del premio assicurativo dovuto per il  2021, in aumento rispetto al 6,81 % del 2020.

Il decreto stabilisce inoltre che  "le economie eventualmente generate dall’applicazione della riduzione saranno destinate a aumentare l’ammontare delle risorse disponibili per il periodo 2021, al fine di attribuire una maggiore riduzione alle imprese che hanno i requisiti".

Anche l’Inail è stato autorizzato dai Ministeri ad effettuare anche successivamente le verifiche sulle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese artigiane.

Vale la pena ricordare forse  che  la riduzione si applica in  fase di autoliquidazione  2020/2021. Per poterne usufruire le aziende devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

 

1) essere in regola con gli adempimenti contributivi;

2) essere in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore;

3) non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

Per l' applicazione delle riduzioni si considerano  gli infortuni denunciati, sia attraverso certificato medico del dipendente che a seguito di denuncia del Datore di lavoro .

Non vanno invece conteggiati gli infortuni in itinere  e gli infortuni in franchigia ( ovvero gli infortuni con grado di menomazione ai fini dell'indennizzo inferiore al 6%).

Link utili:

Tariffe dei premi e relative modalità di applicazione (clicca sul link per scaricare il documento)

 

FONTE: Ministero del Lavoro