È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto
interministeriale 15 settembre 2021 con il quale il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha definito la riduzione spettante alle imprese artigiane che
nel biennio precedente non hanno avuto infortuni.
La misura è pari al
7,38% dell'importo del premio
assicurativo dovuto per il 2021, in
aumento rispetto al 6,81 % del 2020.
Il decreto stabilisce inoltre che "le economie eventualmente generate
dall’applicazione della riduzione saranno destinate a aumentare l’ammontare
delle risorse disponibili per il periodo 2021, al fine di attribuire una
maggiore riduzione alle imprese che hanno i requisiti".
Anche l’Inail è stato autorizzato dai Ministeri ad effettuare
anche successivamente le verifiche sulle condizioni di ammissione al beneficio
da parte delle imprese artigiane.
Vale la pena ricordare forse che la riduzione si applica in fase di autoliquidazione 2020/2021. Per poterne usufruire le aziende devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:
1) essere in regola con gli adempimenti contributivi;
2) essere in regola con tutti gli obblighi previsti in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs
n. 81/2008 e dalle specifiche
normative di settore;
3) non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla
data della richiesta di ammissione al beneficio.
Per l' applicazione delle riduzioni si considerano gli infortuni denunciati, sia attraverso
certificato medico del dipendente che a seguito di denuncia del Datore di
lavoro .
Non vanno invece conteggiati gli infortuni in itinere e gli infortuni in franchigia ( ovvero gli infortuni con grado di menomazione ai fini dell'indennizzo inferiore al 6%).
Link utili:
Tariffe
dei premi e relative modalità di applicazione (clicca sul link per
scaricare il documento)
FONTE: Ministero del Lavoro