Con la circolare
n. 3 del 9 novembre 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha
fornito alcune indicazioni in merito alle modifiche apportate dall'art.13 del
D.L. 146/2021 all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale.
In premessa, viene ribadito che, in ragione dell’ampliamento delle competenze
rimesse all’Ispettorato, gli accertamenti relativi agli adempimenti in materia
di salute e sicurezza, anche ai fini della revoca della sospensione, saranno
effettuati in tutti i settori di intervento.
Inoltre, a differenza della previgente formulazione, in cui vi era la
“possibilità” di adottare il provvedimento da parte degli “organi di
vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”,
è ora evidenziata l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte degli
organi competenti.
Tuttavia, è da valutare l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un
momento successivo "dalle ore dodici del giorno lavorativo
successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso, salvo che
non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la
salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”
La circolare sottolinea il riferimento "all'accesso
ispettivo", quale momento in cui, a prescindere dalla regolarizzazione
dei lavoratori nel corso dell’ispezione, il provvedimento andrà comunque
adottato anche nelle ipotesi di "segnalazione da altre
amministrazioni” e, nelle more dei sette giorni previsti, si sia
comunque provveduto alla regolarizzazione delle violazioni accertate.
CONDIZIONI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
Vengono elencate e chiarite le condizioni per l'adozione del
provvedimento:
1) Quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10 per cento dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento
dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro”. I lavoratori da conteggiare nella base di computo
sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui
all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, ai fini della sospensione, non
potranno essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è
richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari
ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL
ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965 e nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico
occupato dall’impresa.
2) Tutte le volte in cui sono accertate "gravi violazioni in
materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I al
decreto-legge".
A tale riguardo, infatti, il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni
siano reiterate e sarà, quindi sufficiente l’accertamento di una delle
violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del
provvedimento.
3) In via alternativa, viene prevista la "sospensione
dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni
di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I ” (omissione della
formazione, dell’addestramento ed omissione della fornitura dei
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto).
Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione
di un singolo lavoratore e la sospensione, in tal caso, comporta quindi
l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato
fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento.
Viene precisato che l'ultimo provvedimento (“sospensione
dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni”) ricorre
solo quando le violazioni concernenti la formazione, l’addestramento o la
mancata fornitura di DPI non siano accompagnate da altre violazioni utili
all’adozione della sospensione.
Infine, seppure la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le prime
due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di
salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni
da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di
salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
CONDIZIONI PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
Con riferimento alla sospensione adottata per lavoro
irregolare, è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché,
come esplicitamente evidenziato dal legislatore in tale occasione, una
regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute
e sicurezza.
Sul punto la circolare opportunamente richiama i precedenti chiarimenti del
Ministero contenuti nella nota prot. n. 19570 del 16 novembre 2015 secondo i
quali, ferma restando l’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della
revoca del provvedimento:
- quanto
alla sorveglianza sanitaria, sarà necessaria l’effettuazione della
relativa visita medica, potendosi comunque ritenere sufficiente
l’esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori
interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi
il relativo giudizio di idoneità
- quanto
agli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che
l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata
in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo
informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal
lavoratore
Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà
accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari
condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di
prescrizione obbligatoria.
In entrambi i casi sopra descritti il datore di lavoro dovrà altresì provvedere
al pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ciascuna
fattispecie di violazione riscontrata.
In particolare, nelle ipotesi di lavoro irregolare, sono previsti due
differenti importi: se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a
cinque l’importo è pari a 2.500 euro, se superiore a cinque la somma aggiuntiva
è pari a 5.000 euro.
Nei casi di sospensione per motivi di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro la somma aggiuntiva è indicata nell’Allegato I in riferimento a ciascuna
violazione.
Laddove, siano state riscontrate più violazioni, concernenti le fattispecie
indicate nell’Allegato I e/o l’impiego di lavoratori “in nero”, l’importo
utile alla revoca sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna
fattispecie di cui all’Allegato I e/o di quanto indicato dalla normativa in
relazione all’impiego di lavoratori irregolari.
Permane, anche nel nuovo regime, la possibilità per il datore di lavoro di
ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una
percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%.
RICORSO AVVERSO E INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO DI
SOSPENSIONE
Unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di
lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo
dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente
entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione. Il termine per la
presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro e
l’Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30
giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora
tale termine decorra inutilmente.
In caso di sospensione per violazioni in materia di
salute e sicurezza, il decreto di archiviazione viene emesso dal
giudice penale, a conclusione della procedura di prescrizione prevista
dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994, determinando la decadenza del
provvedimento stesso. Tuttavia, il provvedimento di sospensione, qualora
sia stato adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori
irregolari, permane se non si è ottemperato alla regolarizzazione degli stessi.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito
con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle
ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Fonte: INL