Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 24 novembre2021 recante “Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015” sulle norme tecniche di prevenzione incendi.
Il decreto riporta un nuovo allegato contenente una serie di
modifiche al precedente allegato 1 del codice prevenzione incendi.
Il decreto entrerà in vigore dal 1 gennaio 2022 e non interesserà le attività che fino a quel momento risulteranno già conformi alle norme tecniche decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 e al precedente allegato.
Ricordiamo che l’Allegato 1 è di necessario supporto alla
progettazione per la sicurezza antincendio.
La struttura del documento è
così organizzata:
- Sezione
G – Generalità
G.1 Termini, definizioni e
simboli grafici
G.2 Progettazione per la
sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di
rischio delle attività
- Sezione
S – Strategia antincendio
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza
antincendio
S.6 Controllo dell’incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operatività antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti
tecnologici e di servizio
- Sezione
V – Regole tecniche verticali
V.1 Aree a rischio specifico
V.2 Aree a rischio per atmosfere
esplosive
V.3 Vani degli ascensori
- Sezione
M – Metodi
M.1 Metodologia per l’ingegneria
della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di incendio per la
progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia della vita con
la progettazione prestazionale.