01 Febbraio 2022


Il 13 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.3  il decreto del Ministero del Lavoro del 22 gennaio 2019, in materia di individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

La pubblicazione del nuovo decreto è stata una risposta alla necessità di aggiornare le previsioni del Decreto Ministeriale 4 marzo 2013 che è stato abrogato.

 

DI SEGUITO ELENCHIAMO LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA:

  • Introduzione, tra i contenuti del percorso formativo, delle tecniche di integrazione e revisione della segnaletica per cantieri, oltre a quelle precedentemente inserite  relative all’installazione e rimozione.
  • Eliminazione  del termine operatore, sostituito da lavoratore.
  • I tempi della formazione restano invariati ma, sia il modulo tecnico (tre ore per i lavoratori, cinque ore per i preposti) che quello pratico di 4 ore, riguarderanno le categorie di strade e le attività di emergenza.
  • Dal punto di vista della formazione viene disciplinato invece il passaggio da “lavoratore” a “preposto”. In questa situazione, se il nuovo preposto ha già effettuato il percorso formativo come lavoratore, la formazione dovrà essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso della durata di quattro ore più una prova di verifica finale.
  • L’aggiornamento è distribuito nel corso di ogni quinquennio (non più quadriennio) successivo alla prima formazione e sarà effettuato per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di sei ore (non più tre), nello specifico dovranno riguardare modifiche delle norme tecniche e interventi pratici soprattutto se l’attività è stata interrotta per un lungo periodo.
  • Gli aggiornamenti potranno essere effettuati sul luogo di lavoro.
  • Introduzione di modifiche anche a carico del formatore che necessita di esperienza almeno triennale nel settore stradale o almeno quinquennale, tramite esperienza documentata, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.
  • All’istruttore della parte pratica è richiesta esperienza professionale documentata, almeno quinquennale, nel campo dell’addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento e in quello delle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
  • Al termine del triennio successivo all’adozione del decreto, per l’ effettuazione di docenze riferite alla parte teorica, il personale esterno dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n. 65) con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali, mentre rimangono inalterati i requisiti per il personale interno e per gli istruttori.

 

 

LA FORMAZIONE E I REQUISITI DEI DOCENTI

L’Allegato II del DM 22 gennaio 2019 individua, dunque, i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione e ricorda che la partecipazione ai corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/08 e s.m.i.

 

Il percorso formativo rivolto ai lavoratori è strutturato in tre moduli della durata di 8 ore mentre per i preposti la durata complessiva è di 12 ore.

L’aggiornamento dei lavoratori e dei preposti è distribuito nel corso del quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito per mezzo di interventi formativi della durata minima di 6 ore.

L’allegato II riporta anche i requisiti dei docenti, con alcune modifiche riguardo a quanto indicato nel DM 4 Marzo 2013.

 

Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti:

  • per la parte teorica: “dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, ovvero da personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali”;
  • per la parte pratica: “da personale con esperienza professionale documentata nel campo dell’addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale”.