Il 13 febbraio 2019 è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.3 il decreto del Ministero del Lavoro del 22 gennaio 2019, in materia di individuazione delle procedure
di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
La pubblicazione del nuovo decreto è stata una risposta alla necessità di aggiornare le previsioni del Decreto Ministeriale 4 marzo 2013 che è stato abrogato.
DI SEGUITO ELENCHIAMO LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA:
- Introduzione,
tra i contenuti del percorso formativo, delle tecniche di
integrazione e revisione della segnaletica per cantieri, oltre a
quelle precedentemente inserite relative all’installazione e
rimozione.
- Eliminazione
del termine operatore, sostituito da lavoratore.
- I
tempi della formazione restano invariati ma, sia il modulo tecnico (tre
ore per i lavoratori, cinque ore per i preposti) che quello pratico di 4
ore, riguarderanno le categorie di strade e le attività di
emergenza.
- Dal
punto di vista della formazione viene disciplinato invece il passaggio da
“lavoratore” a “preposto”. In questa situazione, se il nuovo preposto ha
già effettuato il percorso formativo come lavoratore, la formazione dovrà
essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un
corso della durata di quattro ore più una prova di verifica finale.
- L’aggiornamento
è distribuito nel corso di ogni quinquennio (non più quadriennio)
successivo alla prima formazione e sarà effettuato per mezzo di interventi
formativi della durata complessiva minima di sei ore (non più tre), nello
specifico dovranno riguardare modifiche delle norme tecniche e interventi
pratici soprattutto se l’attività è stata interrotta per un lungo periodo.
- Gli
aggiornamenti potranno essere effettuati sul luogo di lavoro.
- Introduzione
di modifiche anche a carico del formatore che necessita di esperienza
almeno triennale nel settore stradale o almeno quinquennale, tramite
esperienza documentata, nel settore della formazione o nel settore della
prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.
- All’istruttore
della parte pratica è richiesta esperienza professionale documentata,
almeno quinquennale, nel campo dell’addestramento pratico o nei ruoli
tecnici operativi o di coordinamento e in quello delle tecniche di
installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire
la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
- Al
termine del triennio successivo all’adozione del decreto, per l’
effettuazione di docenze riferite alla parte teorica, il personale esterno
dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della
salute, del 6 marzo 2013, n. 65) con esperienza professionale nel settore
della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali, mentre
rimangono inalterati i requisiti per il personale interno e per gli
istruttori.
LA FORMAZIONE E I REQUISITI DEI
DOCENTI
L’Allegato II del DM 22 gennaio 2019
individua, dunque, i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli
indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione e ricorda che la
partecipazione ai corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81/08 e s.m.i.
Il percorso formativo rivolto ai
lavoratori è strutturato in tre moduli della durata di 8 ore mentre per i
preposti la durata complessiva è di 12 ore.
L’aggiornamento dei lavoratori e
dei preposti è distribuito
nel corso del quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito per
mezzo di interventi formativi della durata minima di 6 ore.
L’allegato II riporta anche
i requisiti dei docenti, con alcune modifiche riguardo a quanto
indicato nel DM 4 Marzo 2013.
Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi
argomenti:
- per
la parte teorica: “dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore
stradale, ovvero da personale interno o esterno con esperienza
documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel
settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali”;
- per la parte pratica: “da personale con esperienza professionale documentata nel campo dell’addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale”.