Di seguito riportiamo le Faq dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro a seguito dell’emanazione della nota n.393 del 1° marzo 2022:
- Gli
Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non
commerciale, in qualità di Committenti, hanno l’obbligo di comunicazione
dei lavoratori autonomi occasionali?
- No,
in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 “…. il nuovo
obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che
operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti
svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui
esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono
tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori
autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
- Le
aziende di vendita diretta a domicilio, in qualità di Committenti, sono
escluse dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?
- Si,
in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori
autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art.
2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1
lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29
dell’11.01.2022). Nel caso in esame, l’attività è invece inquadrabile
nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) in
quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del
Ministero delle Finanze, “sembra evidente che la stessa (…) configuri
attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in
maniera occasionale”.
- La
prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale deve essere
comunicata?
- No,
in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale
rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. i),
del D.P.R. n. 917/1986.
- La
Pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono
esonerati dall’adempimento della comunicazione preventiva?
- Si,
in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in
qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica
amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo
l’elencazione rinvenibile nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
- I
lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura
intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione
preventiva?
- Come
chiarito con la citata nota prot. n. 29 dell’11.01.2022, le prestazioni
escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle
riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. In
ragione della ratio della norma volta a “…contrastare
forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale” e della
sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque
escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente
intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo,
i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in
festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e
i redattori di articoli e testi.
- L’adempimento
comunicativo va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa
venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del
prestatore di lavoro?
- Di
per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di
comunicazione.
- Le
prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello
spettacolo vanno comunicate?
- No,
nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già
oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6
del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
- Le
Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che,
nell’espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si
avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali devono
assolvere all’obbligo comunicazionale?
- No,
nella misura in cui l’attività istituzionale di cui trattasi non è
qualificabile quale attività di impresa.
- L’obbligo
comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo
occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?
- No,
in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in
qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD
(Associazione Sportiva Dilettantistica) e SSD (Società Sportiva
Dilettantistica) che operano senza finalità di lucro.
- Gli
studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo
occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale?
- Gli
studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono
tenuti ad effettuare la comunicazione in quanto la norma si riferisce
esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.
11. Coloro che svolgono esclusivamente attività di
volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono
ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs.
n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L.
n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori
autonomi occasionali?
No, in quanto l’obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 215/2021, di
conversione del D.L. n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare
forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella
definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si
obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e
sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale
di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (cfr. ML e
INL nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022).
Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano
prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri
rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell’obbligo. Resta salva
ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie
astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di
detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.
12. Le guide turistiche possono ritenersi escluse
dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1,
del D.Lgs. n. 81/2008?
Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura
prettamente intellettuale.
13. Le prestazioni occasionali rese dai traduttori,
dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di
comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che
utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero
in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola
entità?
Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già
chiarito nella nota ML e INL del 27 gennaio u.s. (FAQ n. 5), sono escluse
dall’obbligo.
14. In caso di utilizzo di piattaforma digitale
utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro
a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project
Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è
ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n.
81/2008?
No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa
rientra nell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2,
2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n.
152/2021 (conv. da L. n. 233/2021).
15. Una S.p.A. a partecipazione pubblica, che
persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione,
manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a
prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto
dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
La società per azioni con partecipazione pubblica non possono ritenersi
equiparabili ad una P.A. per la sola circostanza che l’ente pubblico ne
possegga, in tutto o in parte, le azioni e pertanto si ritiene che siano
tenute alla comunicazione in questione.
Fonte: INL