Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il D.M.
2 settembre 2021 recante i ”Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”, ai sensi dell’articolo 46, comma
3, lettera a), punto 4 e lettera b) del D.Lgs 81/08.
Il nuovo D.M. 2/9/21 non abroga interamente il D.M. 10/3/98, ma solo
alcuni articoli e allegati.
Dalla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21, ovvero da 4 ottobre
2022 saranno abrogati i seguenti articoli del D.M. 10/3/98:
- l’art.
3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi
di incendio ai lavoratori
- l’art.
5 che tratta la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”
- l’art.
6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio”
- l’art.
7 che tratta la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione dell’emergenza”
LE NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi come addetti alla lotta
antincendio e gestione delle emergenze devono ricevere una specifica
formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti.
Le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano:
- l’introduzione
dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione
degli addetti antincendio
- lo
svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di
livello 1 (cioè, quelli che attualmente sono denominati corsi di
formazione antincendio rischio basso), nonché in tutti i corsi di
aggiornamento per addetti antincendio.
Il nuovo D.M. 2/9/21 modifica in parte i programmi dei corsi
di formazione per addetti antincendio, prevedendo ancora 3 tipologie di corsi
di formazione, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10 Marzo
1998:
- Corso
di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della
durata di 4 ore
- Corso
di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della
durata di 8 ore
- Corso
di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della
durata di 16 ore
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per
Addetti Antincendio, il nuovo D.M. 02/09/21 prevede:
- Corso
di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della
durata di 2 ore
- Corso
di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della
durata di 5 ore
- Corso
di tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della
durata di 8 ore
Il Decreto specifica che le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalità FAD di tipo sincrono (videoconferenza), esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.
COSA SUCCEDE PER LA FORMAZIONE GIÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.M. 10/3/98?
Il decreto precisa che i corsi di formazione per addetti
antincendio, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo
1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in
vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023.
Pertanto, fino a tale data potranno essere organizzati corsi di formazione
secondo le vecchie regole previste dal D.M. 10/3/98.
Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi
del “vecchio” D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:
- entro
5 anni dallo svolgimento del corso di formazione
- oppure,
se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, ovvero dal 4 ottobre 2022, il
corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o
l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli
addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il
4 ottobre 2023.
I REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO:
L'art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce precise indicazioni sulle
conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori, istituendo inoltre dei
percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco.
Il docente / formatore che vorrà tenere i corsi di formazione ed
aggiornamento per gli addetti antincendio dovrà possedere i seguenti requisiti:
Prerequisito: aver conseguito almeno il
diploma di scuola superiore ed essere in possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti.
Per svolgere sia LA PARTE TEROICA che LA PARTE PRATICA
dei corsi di formazione ed aggiornamento di livello 1, 2 e 3:
- documentata
esperienza di almeno 90 ore come docente formatore antincendio, sia in
ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del
D.M. 2/9/21
- aver
frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti
teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte
integrante del D.M. 2/9/21;
- essere
iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato,
con esito positivo, un corso di formazione per docenti di tipo C erogato
dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di
esercitazioni pratiche;
- rientrare
tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi
dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti e degli ispettori
antincendio.
Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla
PARTE TEORICA per il livello 1, 2 e 3:
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21;
- avere
frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B (si veda
il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio)
per docenti teorici erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai
sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte
integrante del D.M. 2/9/21;
- iscrizione
negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- rientrare
tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi
dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti e degli ispettori
antincendio.
Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla
parte pratica per il livello 1, 2 e 3:
- documentata
esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito
pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere
frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per
docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le
modalità definite all’allegato V (si veda il paragrafo successivo per
approfondire i corsi per docenti antincendio)
- rientrare
tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi
squadra per almeno dieci anni.
LA NOVITA’ DEI CORSI DI FORMAZIONE PER “DOCENTE
ANTINCENDIO”
L'allegato V del D.M. 2/9/21 specifica le caratteristiche dei corsi di
formazione dedicati ai docenti dei corsi antincendio, precisando che:
- i
corsi sono tenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- i corsi
si distinguono in 3 tipologie, denominate A, B e C
- I
corsi si concludono con un esame finale, organizzato e svolto dai VVF, con
prova scritta e prova orale
I corsi di formazione per docenti antincendio sono
così suddivisi:
Corso di tipo A, della durata minima di 60
ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, articolato in 10
moduli, non modificabili per numero ed argomenti a seguito del quale sarà
necessario svolgere l’esame finale, in cui superamento abilità allo svolgimento
dei moduli teorico-pratici previsti per la formazione e l’aggiornamento degli
addetti antincendio di livello 1, 2 e 3.
Corsi di tipo B, della durata di 48 ore, che consente di
abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte teorica
dei corsi per addetti antincendio.
Corsi di tipo C, della durata di 28 ore, che consente di abilitare il docente
allo svolgimento di formazione per la sola parte pratica dei corsi per addetti
antincendio.
L'AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER IL FORMATORE ANTINCENDIO
Per il mantenimento della qualifica del formatore antincendio è necessario
aggiornarsi ogni quinquennio frequentando:
Formatori parte Teorico-Pratica: l’aggiornamento
quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei moduli teorici e dei
moduli pratici ha durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte
pratica.
Formatori solo parte Teorica: l’aggiornamento quinquennale dei
docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli teorici ha durata di almeno 12
ore.
Formatori solo parte Pratica: l’aggiornamento quinquennale dei
docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli pratici ha durata di almeno 8
ore, di cui 4 ore della parte pratica.
Contenuti_formazione_antincendio.pdf