Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, i
provvedimenti di sospensione
Tale eccezione, la cui ratio risiede nella volontà del
legislatore di escludere le c.d. microimprese dal campo di operatività del
provvedimento di sospensione, è riferita esplicitamente alle sole ipotesi di
occupazione di lavoratori irregolari.
Ne consegue che tale esclusione non troverà applicazione
qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura
prevenzionistica indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008 – ivi compresa
la mancanza del DVR o della nomina del RSPP – da sole sufficienti a
giustificare l’adozione del provvedimento cautelare.
Da ultimo si ricorda che, qualora invece non sia adottato il
provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione, come
chiarito con circ. n. 3/2021, il personale ispettivo dovrà comunque imporre, ai
sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 14 cit., ulteriori e specifiche
misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei
lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore sino
alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.
FONTE: Ispettorato
Nazionale del Lavoro