Con riferimento al quesito in merito all’interpretazione dell’art. 6, comma 2 del DM 02/09/2021 relativo ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio, è stato formulato il chiarimento secondo cui “per documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico”, il legislatore ha inteso che le 90 ore di docenza sono ottenibili, indifferentemente, come somma delle ore sia in ambito teorico che in ambito pratico.
FONTE: Dipartimento dei Vigili del Fuoco