13 Marzo 2023


L’INPS, con la Circolare n. 27 del 10 Marzo 2023, ha fornito le istruzioni per l’applicazione delle regole per la pensione anticipata con quota 103, contenuta nella Legge di Bilancio 2023. Quota 103 è una forma di pensione anticipata che permette l’accesso al trattamento pensionistico con 41 anni di contributi versati e 62 anni d’età, maturati entro il 31 dicembre 2023.

Importo della pensione

Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al c.d. tetto massimo erogabile.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per il biennio 2023/2024 è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2025 alla speranza di vita.

 

Incumulabilità con redditi da lavoro

L’articolo 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, prevede l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Circolare_inps_quota103.pdf